Cassazione Penale, Sentenza n. 1996/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato colpevole di rapina (art. 628 c.p.) e di altri reati (artt. 337 e 339 c.p.), lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché in appello sarebbe avvenuto un 'ribaltamento' decisionale senza motivazione rafforzata né rinnovazione dell'istruttoria (in particolare mancato esame dei testi verbalizzanti) rispetto all'esito del primo grado, dove era stato condannato per una fattispecie meno grave e assolto per altro capo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della pluralità di persone, in quanto la presenza di un altro soggetto sarebbe stata solo ipotizzata e non sufficientemente provata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha spiegato che la diversa qualificazione giuridica del fatto in appello, pur aggravando la posizione, non equivale al 'ribaltamento' vietato dalla giurisprudenza europea quando il fatto materiale resta invariato e la qualifica più grave era già stata contestata in origine (perciò non sussisteva obbligo di rinnovazione del dibattimento). Quanto all'aggravante della pluralità di persone, la Corte ha ritenuto insindacabili le valutazioni di merito che facevano riferimento a convergenti riscontri (agentI verbalizzanti e denuncia della vittima). Per effetto della pronuncia il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per la richiesta di trattazione orale; la corte ha dato atto della richiesta e ha svolto la discussione orale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione del ricorso ai motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione; il ricorso è stato trattato nei limiti previsti
artt. 125, 192, 530, 546 cod. proc. pen.
artt. 125, 192, 530, 546 cod. proc. pen.
Richiamati nel mezzo come norme attinenti alla prova e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per imporre la rinnovazione dell'istruttoria
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito; la Corte ha spiegato che non è consentita una rinnovazione del giudizio sui fatti salvo il vizio di travisamento della prova
L. n. 46 del 2006, art. 8 (modifiche art. 606 c.p.p.)
L. n. 46 del 2006, art. 8
Richiamata per ricordare la modifica che ha delimitato il potere di sindacato della Cassazione sulle valutazioni probatorie
art. 628, commi secondo e terzo, n. 1 cod. pen.
art. 628, commi secondo e terzo, n. 1 cod. pen.
Norma penale che disciplina la rapina e le aggravanti; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della pluralità di persone
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; applicata per configurare la partecipazione con più soggetti
art. 337 e art. 339 cod. pen.
Articoli richiamati in relazione ai singoli capi di accusa (come contestati in appello); la Corte non ha ritenuto viziata la valutazione di merito su tali contestazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la quantificazione in euro 3.000
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica del fatto in sede d'appello non impone automaticamente la rinnovazione del dibattimento se il fatto materiale è rimasto invariato e la qualifica più grave era già contestata: non si configura il 'ribaltamento' vietato dalle sentenze europee quando non si tratta di trasformare un'assoluzione in condanna basandosi su nuova valutazione cartolare delle dichiarazioni.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: il sindacato in Cassazione è limitato a controlli di legittimità sulla motivazione, su vizi logico-giuridici o su travisamento della prova (cioè quando la prova su cui si fonda la sentenza non sussiste o è manifestamente diversa dalla realtà).
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria occorre dimostrare che la decisione di merito poggia su valutazioni delle dichiarazioni che richiedono un nuovo esame orale (ad es. quando la verità dipende strettamente dall'audizione dei testi); non è sufficiente il generico rilievo che si sarebbe potuto meglio chiarire la dinamica con ulteriori esami.
- La sussistenza di aggravanti legate alla pluralità di persone può essere confermata in appello sulla base di elementi convergenti (verbali degli agenti, dichiarazioni della vittima, altri riscontri) e tale apprezzamento è, in linea di principio, insindacabile in sede di legittimità se razionalmente motivato.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e alla corresponsione di somme alla Cassa delle ammende; prima di proporre ricorso è opportuno valutare se i motivi attengano a profili di diritto propriamente rilevabili in sede di legittimità e non a rivalutazioni dei fatti.
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