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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14887/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordine di consegna esecutivo di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso dal Tribunale di Grasse per un reato di truffa commesso a Nizza tra il 27/02/2017 e il 31/12/2018. Il ricorrente deduce: (i) che il MAE sarebbe stato emesso per perseguire la sua presunta 'latitanza' e solo per ottenerne l'interrogatorio, mentre egli aveva nominato difensore francese e aveva giustificato la mancata comparizione per motivi di salute; (ii) carenza di motivazione e inesistenza della territorialità del reato in Francia, nonché genericità della fattispecie che sarebbe di natura civilistica; (iii) violazione dell'art. 18-bis della legge 69/2005 per presunta pendenza di procedimento in Italia per gli stessi fatti (doppia procedibilità/competenza). I difensori hanno prodotto anche documentazione relativa all'OIE e all'audizione disposta dalla Procura di Firenze in esecuzione di detto OIE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi. In sintesi: il MAE processuale è legittimo anche se emesso per assicurare la presenza dell'imputato al fine del suo interrogatorio o per consentire l'esercizio dell'azione penale; non compete allo Stato di esecuzione sindacare le valutazioni discrezionali dell'Autorità emittente né la necessità della presenza richiesta; non è emersa la pendenza di un procedimento nazionale che giustifichi il rifiuto ai sensi dell'art. 18-bis; la descrizione del fatto e i gravi indizi sono ritenuti sufficienti e la verifica del merito compete all'Autorità giudiziaria dello Stato emittente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000, con adempiementi a carico della cancelleria ai sensi della legge.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005

    «l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che I provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile»

    La Corte richiama la funzione integrativa della legge nazionale rispetto al MAE: la normativa consente l'esecuzione di mandati anche processuali e regola i motivi di rifiuto, pur evidenziando che alcune prescrizioni formali sono state poi modificate dal legislatore.

  • art. 6, comma 1, lett. c) legge n. 69/2005

    Autorizza il ricorso alla procedura del MAE per ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione purché inerente al processo; quindi anche per provvedimenti emessi per assicurare la presenza dell'imputato.

  • art. 18-bis legge n. 69/2005

    Prevede motivo di rifiuto (facoltativo/obbligatorio a seconda delle modifiche normative) quando sussiste la pendenza di procedimento nello Stato di esecuzione per gli stessi fatti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi concreti a dimostrare tale pendenza.

  • art. 7 legge n. 69/2005

    Regola la verifica della doppia punibilità; la Corte ha ritenuto sussistente la doppia punibilità in assenza di censure specifiche da parte della difesa.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (art. 4, par. 7, lett. a))

    Fondamento europeo che legittima il trasferimento della persona per finalità processuali anche solo per la comparizione in udienza; la Corte lo richiama per confermare la validità del MAE processuale.

  • Direttiva 2014/41/UE (considerando 26)

    Introduce l'Ordine Europeo di Indagine (OIE) e raccomanda di valutare alternative non coercitive (es. videoconferenza); la Corte osserva che l'esistenza dell'OIE non esclude la legittimità del MAE qualora l'autorità emittente ritenga necessaria la presenza.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Modifica la normativa nazionale per adeguarla al quadro europeo, eliminando alcune condizioni e restrizioni formali che limitavano in precedenza l'esecuzione del MAE.

  • legge 4 ottobre 2019, n. 117

    Ha trasformato alcuni motivi di rifiuto da obbligatori in facoltativi, incidendo sulla possibilità di opposizione dell'esecuzione del MAE da parte dello Stato di esecuzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge; la Corte osserva che il ricorso non può essere usato per riformare valutazioni di merito sui fatti del MAE.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le pronunce accessorie e le sanzioni per l'inammissibilità del ricorso; la Corte applica le relative conseguenze a carico del ricorrente.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Disposizioni procedurali a carico della cancelleria per gli adempimenti relativi all'esecuzione del MAE; la sentenza dispone gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • Il mandato di arresto europeo di natura processuale è legittimo anche se emesso per assicurare la presenza dell'imputato per un interrogatorio: lo Stato di esecuzione non può sindacare la necessità di tale provvedimento secondo la propria normativa interna.
  • La verifica del 'merito' dell'accusa (esistenza o fondatezza dei fatti) è di competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente; i rimedi in Cassazione sono ora limitati a profili di legittimità, non a una revisione dei fatti.
  • La presenza di un Ordine Europeo di Indagine (OIE) o l'uso di strumenti non coercitivi (es. videoconferenza) possono essere alternative ragionevoli, ma non escludono automaticamente la legittimità di un MAE quando l'autorità emittente ritenga necessaria la consegna.
  • Per opporre il rifiuto dell'esecuzione per 'concorrenza di giurisdizione' o pendenza di procedimento in Italia è necessario fornire elementi concreti e non generici che dimostrino l'effettiva volontà e la pendenza di indagini o di un procedimento nazionale.
  • Dopo le modifiche legislative (d.lgs. 10/2021 e legge 117/2019) alcune tutele formali sono state ridotte: ciò ha ristretto le possibilità dello Stato di esecuzione di opporre rifiuti basati su vizi formali della motivazione del MAE.

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