Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00024/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello dichiarata inammissibile per tardività: l'appello era stato depositato a mezzo PEC il 06/04/2024 (entro il termine di scadenza del 06/04/2024) ma la Corte di appello ha ritenuto che il deposito in cancelleria fosse avvenuto solo l'08/04/2024 e ha quindi dichiarato l'appello inammissibile. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), sostenendo che, alla data del deposito, operava la disciplina transitoria che consentiva il deposito tramite PEC (con firma digitale e da indirizzo PEC registrato) e che la ricevuta di accettazione PEC (06/04/2024, ore 8.27) prova la tempestività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha accertato che, alla data del deposito, la disciplina transitoria (art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022) consentiva il deposito dell'atto di impugnazione mediante PEC, purché sottoscritto con firma digitale e inviato dall'indirizzo PEC registrato; che la ricevuta di accettazione PEC prova che l'appello è stato inviato e ricevuto il 06/04/2024 alle ore 8.27; che il personale di cancelleria aveva verificato firma e indirizzi e annotato i dati sulla copia analogica. Perciò l'impugnazione era tempestiva e la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività. La sentenza impugnata è stata annullata e il fascicolo rimesso ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la celebrazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata in primo grado (violazione per cui Bologna era stato dichiarato responsabile). Non è stata oggetto diretto di interpretazione dalla Cassazione nella decisione sul deposito dell'appello.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Base normativa del ricorso per cassazione (violazione di legge processuale) utilizzato dal ricorrente per contestare l'erronea applicazione delle norme sul deposito telematico da parte della Corte di appello.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 6, comma 1, lett. c) (introduzione art. 111-bis)

    Richiama la fonte normativa che ha introdotto l'obbligo del deposito telematico (art. 111-bis) nel codice di procedura penale.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche»

    Principio generale dell'obbligo di deposito telematico degli atti processuali; la sua operatività è però stata regolata in modo transitorio in attesa dell'infrastruttura tecnologica.

  • art. 582, comma 1, cod. proc. pen.

    atto di impugnazione sia presentato «mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis»

    Stabilisce che anche gli atti di impugnazione devono essere depositati secondo le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis; la norma rinvia quindi al regime del deposito telematico per le impugnazioni.

  • art. 87-bis, d.lgs. n. 150/2022

    per tutti gli atti, i documenti e le istanze ... è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici ... (commi 1 e seguenti) Il deposito dell'atto a mezzo PEC «è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»

    Norma transitoria che consente, fino a quando non sia pienamente operativa l'infrastruttura telematica prevista da art. 111-bis, il deposito tramite PEC registrata nel registro generale e previa sottoscrizione digitale; definisce la tempestività del deposito PEC (entro le ore 24 del giorno di scadenza) e impone alla cancelleria la verifica di indirizzi e firma e l'annotazione su copia analogica.

  • art. 87-bis, commi 2, 3, 4 e 7, d.lgs. n. 150/2022

    Comma 2: obbligo per il personale di cancelleria di verificare indirizzi PEC e firma e di annotare tali dati su copia analogica dell'atto; commi 3-4: necessità della sottoscrizione con firma digitale; comma 7: elenca cause di inammissibilità che il Giudice può verificare (nessuna di esse risultava applicabile nel caso di specie).

  • decreto del Ministro della giustizia 29/12/2023, n. 217 (art. 3) e decreto del Ministro della giustizia 27/12/2024, n. 206 (sostituzione art. 3)

    Regolamentazione sull'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico: stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, il deposito avviene esclusivamente con modalità telematiche, con alcune eccezioni temporanee per procedimenti speciali (es. giudizio abbreviato) consentendo modalità non telematiche fino al 31/03/2025 per tali procedimenti.

  • decreto DGSIA del 9 novembre 2020

    Elenco di indirizzi PEC ufficiali degli uffici giudiziari: la presenza dell'indirizzo PEC destinatario nell'elenco ha contribuito a ritenere legittimo il deposito via PEC nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il deposito a mezzo PEC è tempestivo se l'invio e la ricezione avvengono entro le ore 24 del giorno di scadenza, purché effettuato dall'indirizzo PEC registrato e corredato della firma digitale, nelle more dell'operatività completa del sistema telematico previsto dall'art. 111-bis.
  • La ricevuta di accettazione/avvenuta consegna della PEC con data e ora è prova rilevante della tempestività del deposito: conservarla e allegarla al fascicolo è essenziale per la tutela dell'impugnazione.
  • La cancelleria è tenuta a verificare indirizzo PEC e firma digitale e ad annotare tali verifiche su copia analogica dell'atto; se ha effettuato tali verifiche, non può legittimamente contestare la tempestività dell'invio comprovata dalla ricevuta PEC.
  • Eventuali ritardi di registrazione cartacea o annotazioni successive da parte dell'ufficio non possono essere fatti valere per dichiarare tardivo un deposito telematico avvenuto entro il termine, salvo che ricorrano altre cause di inammissibilità previste dalla legge.
  • In fasi transitorie è fondamentale verificare che l'indirizzo PEC destinatario sia effettivamente quello ufficiale indicato negli elenchi ministeriali/DGSIA: l'invio a un indirizzo non ufficiale può compromettere la validità del deposito.
  • Nelle situazioni analoghe, se l'autorità giudiziaria dichiara tardivo un deposito dimostrabilmente inviato e ricevuto entro termine, è possibile impugnare tale decisione per violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e chiedere l'annullamento con rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.