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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08311/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura del 7 dicembre 2007 con cui un soggetto si era impegnato a restituire un prestito di euro 45.000 ricevuto da altro soggetto, con rimborso rateale mensile di euro 650. Successivamente, l'11 ottobre 2011, il debitore aveva donato al figlio la quota di un mezzo di un immobile di sua proprietà. Il giudice di merito ha ritenuto tale donazione pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del credito azionato dalla cessionaria del credito originario, e ha quindi accolto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che le controparti non avessero contestato in modo specifico e analitico alcuni fatti decisivi, in particolare l'allegata imposizione dell'assegno a garanzia e la minaccia di incasso dello stesso, e che il giudice di appello non avrebbe dovuto considerare allegazioni provenienti da altro giudizio. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione della Corte d'appello sulla mancata prova dell'usura soggettiva ex art. 644, comma 3, c.p. e della violenza morale dedotta per l'annullamento della pattuizione sugli interessi, nonché la ricostruzione fattuale circa il prestito e le sue condizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era limitata a valorizzare l'asserita insufficienza della contestazione delle controparti, ma aveva anche e soprattutto ritenuto indimostrate e comunque incomplete le allegazioni del ricorrente sull'usura soggettiva e sulla pretesa minaccia relativa all'assegno. Poiché tali autonome ragioni erano da sole idonee a sorreggere la decisione di merito, le censure rivolte solo a una delle rationes erano prive di interesse e quindi inammissibili. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma richiamata per qualificare l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di donazione ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del credito.

  • art. 644, comma 3, c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta usura soggettiva, ma ritenuto non provato nei suoi presupposti fattuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come vizio di violazione/falsa applicazione per contestare l'utilizzo delle allegazioni e delle contestazioni delle parti; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la motivazione decisiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma sul motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le prime memorie difensive delle controparti avrebbero contenuto contestazioni non specifiche.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato per il deposito della memoria in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come fonte che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza; l'omessa censura di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze dirette contro le altre.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e si limita a contrastare un profilo non decisivo o solo marginale della decisione.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito, specie quando fondata sull'insufficienza o incompletezza delle allegazioni probatorie, non sono ammissibili in cassazione se non denunciano specifici vizi di legittimità nei limiti consentiti.
  • In tema di revocatoria ordinaria, il creditore può far valere l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore quando esso pregiudichi la garanzia patrimoniale, ma la contestazione del debitore su presunti fatti impeditivi o invalidanti del credito deve essere sorretta da allegazioni e prove specifiche.
  • La mera deduzione di usura soggettiva o di violenza morale non è sufficiente se non accompagnata dalla dimostrazione dei relativi presupposti fattuali e giuridici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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