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Sentenza

Sentenza n. 2815/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Consolato Generale d'Italia a -OMISSIS- “diniego n. -OMISSIS-” del 03.10.2025, notificato in data 03.10.2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio; - nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti al sopra menzionato decreto;

Giustizia amministrativa202515991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego consolare di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato che la procura sottoscritta all'estero non attestava né l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale né l'apposizione della firma in sua presenza; la mera autentica del difensore italiano non era sufficiente. La seconda procura depositata spontaneamente era in lingua inglese, non sottoscritta, accompagnata da un timbro notarile recante una data diversa da quella della procura sottoscritta. Il ricorrente non ha quindi dimostrato l'esistenza di una valida procura speciale anteriore alla redazione e notificazione del ricorso. Il TAR ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante l'art. 182 c.p.c. o la rimessione in termini, richiamando la recente pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 e l'assenza di oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti, considerato che il ricorso era stato notificato dopo tale pronuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, anche d'ufficio, perché privo di una valida procura speciale e, conseguentemente, di una sottoscrizione giuridicamente riferibile al ricorrente ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. La procura rilasciata all'estero doveva rispettare, quanto alla forma dell'autenticazione, i requisiti dell'art. 2703 c.c.; dalla documentazione non risultavano l'identificazione preventiva del sottoscrittore e la firma apposta in presenza del pubblico ufficiale. Il vizio non era sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., non applicabile al processo amministrativo secondo il principio enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, né mediante rimessione in termini, non essendo configurabile un errore scusabile per un ricorso proposto dopo la pubblicazione di tale pronuncia. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della prossimità temporale della pronuncia dell'Adunanza plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura utilizzata nel processo amministrativo italiano, anche se rilasciata all'estero, è soggetta alle regole processuali italiane.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella del ricorrente capace di stare in giudizio personalmente oppure quella del difensore munito della procura speciale conferita secondo legge.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L'autenticazione richiede che risultino l'identificazione preventiva del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso privo di sottoscrizione è nullo; la mancanza di una valida procura comporta, nel caso deciso, la carenza della sottoscrizione in senso giuridico e l'inammissibilità del giudizio.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non costituisce una regola generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare il difetto di procura rilevato nel caso concreto.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato utilizzato per avvisare le parti del possibile profilo di inammissibilità e della definizione con sentenza semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all'estero è soggetta alle regole processuali italiane quanto ai requisiti necessari per la valida instaurazione del giudizio.
  • L'autenticazione della procura speciale richiede che dal documento risultino l'identificazione preventiva del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale e l'apposizione della firma in sua presenza; una mera autentica del difensore italiano, priva di tali elementi, non è sufficiente.
  • La mancanza di una valida procura speciale determina la carenza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico e comporta l'inammissibilità del giudizio ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, poiché nel processo amministrativo la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e non è configurabile, in assenza di oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto, per ricorsi proposti dopo la pubblicazione di una pronuncia dell'Adunanza plenaria che abbia chiarito la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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