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Ordinanza

Ordinanza n. 13462/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi su istanze di accesso documentale relative alla procedura di ammissione ai corsi di area medica e agli esiti individuali del semestre filtro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studente candidato)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio principale, avente a oggetto l’impugnazione degli atti disciplinanti e applicativi della procedura di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025-2026, il ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio-diniego dell’Amministrazione su due istanze di accesso documentale. Le richieste riguardavano, tra l’altro, le minute e i questionari delle prove sostenute, i moduli delle risposte, i verbali di correzione delle domande a completamento, i verbali relativi alla custodia e consegna dei plichi, i verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche, gli atti relativi alla predisposizione e validazione delle prove e i dati dei controinteressati. Dopo un precedente incombente istruttorio disposto dalla Sezione, il ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse ostensivo anche rispetto ad alcuni ulteriori atti, tra cui documenti sulle anomalie dei quesiti, segnalazioni di errori, istruttoria del D.M. n. 1115/2025, atti relativi all’“abbonamento” di quesiti, posti vacanti, lavori del gruppo di lavoro e parere del CUN. Il Collegio ha rilevato che tali ulteriori documenti non erano mai stati richiesti all’Amministrazione e non potevano quindi essere inclusi nell’oggetto del giudizio sull’accesso. Quanto alle richieste originarie, il ricorrente ha ottenuto solo parzialmente la documentazione, permanendo l’interesse alla conoscenza dell’elenco delle domande e delle relative risposte attese, dei verbali di correzione delle domande a completamento e dei verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche.

La decisione

Il TAR ha definito l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. in modo articolato. Ha escluso dal thema decidendum gli atti ulteriori indicati dal ricorrente nella memoria del 13 luglio 2026, perché mai oggetto di una precedente istanza di accesso rivolta all’Amministrazione. Ha accolto l’istanza relativamente all’elenco delle domande, con le relative risposte attese, elaborato dalla commissione e consegnato al CINECA, sia nella versione originaria sia nelle successive modifiche; a tutti i verbali di correzione delle domande a completamento, imponendo alle Amministrazioni, in caso di inesistenza di ulteriori verbali, di renderne formale dichiarazione; e ai verbali delle operazioni di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche, con analogo obbligo di dichiarare formalmente l’eventuale inesistenza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere, qualificata nel dispositivo come improcedibilità, quanto ai questionari cartacei e ai fogli per la brutta copia già ostesi dall’Ateneo, nonché quanto agli altri atti per i quali il ricorrente non aveva più manifestato interesse nell’ultima memoria. Ha invece respinto la richiesta di ricevere i questionari con l’indicazione cartacea delle risposte corrette, rilevando che i quesiti erano stati elaborati su supporto informatico e che non risultava l’esistenza di un documento cartaceo corrispondente. Ha ordinato alle Amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, di rendere disponibili e depositare in giudizio la documentazione ancora dovuta entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.

    L’istanza proposta nel corso del giudizio contro il silenzio-diniego sull’accesso è esaminata entro il perimetro delle richieste documentali effettivamente rivolte all’Amministrazione.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nella domanda principale di condanna all’ammissione al corso, ma non costituisce la base della decisione sulla fase di accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato contro il silenzio-diniego sull’accesso documentale, l’oggetto della decisione è delimitato dalle richieste concretamente formulate nell’istanza rivolta all’Amministrazione; il richiedente non può ampliare unilateralmente il thema decidendum nel corso del processo includendo documenti mai previamente richiesti.
  • L’accesso può essere ordinato anche mediante imposizione all’Amministrazione di una formale dichiarazione di inesistenza dei documenti richiesti, quando vi sia incertezza sulla loro effettiva esistenza e tale dichiarazione sia necessaria per definire l’obbligo ostensivo.
  • La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina l’improcedibilità dell’istanza per cessazione dell’interesse, limitatamente a quei documenti; ciò non impedisce l’accoglimento dell’accesso per gli atti ulteriori che non siano stati messi a disposizione.
  • L’accesso documentale non può imporre all’Amministrazione la formazione di un documento inesistente o la trasformazione di dati informatici in un documento cartaceo non risultante dagli atti; la richiesta deve essere respinta nella parte in cui presuppone l’esistenza di un supporto documentale non comprovata.
  • Quando l’istanza di accesso riguarda documenti ancora non ostesi, il giudice può ordinare all’Amministrazione di renderli disponibili al richiedente e di depositarli in giudizio entro un termine specifico.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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