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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41206/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente consortile)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un proprietario di terreni agricoli contro un consorzio di bonifica, deducendo di non aver potuto irrigare le colture tra luglio e settembre 2015 perché non riusciva ad accedere alla bocchetta d’acqua a lui assegnata, essendo l’accesso sbarrato da pali, reti e lucchetti. Il consorzio, contestando l’esistenza del danno, ha chiamato in manleva un terzo, ritenuto responsabile dell’ostacolo. Il primo giudice ha accolto la domanda del danneggiato e, in via di manleva, ha condannato il terzo a rimborsare il consorzio. Il tribunale ha confermato la decisione. In cassazione il terzo ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: la disponibilità, in capo al danneggiato, di un’altra bocchetta consortile dalla quale attingere acqua, circostanza che avrebbe escluso o comunque ridotto il danno e imposto l’applicazione dell’art. 1227 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. Sosteneva inoltre che tale fatto fosse stato specificamente allegato, discusso e provato in istruttoria, ma ignorato dal giudice di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la causa era soggetta alla disciplina della c.d. doppia conforme, perché l’appello era stato proposto avverso una sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012; quindi operava l’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi e dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse, onere non assolto. Ha inoltre evidenziato il mancato rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva adeguatamente indicato il fatto asseritamente omesso, il dato da cui risultava, e soprattutto il come e il quando fosse stato discusso nel processo, né aveva riprodotto gli atti difensivi rilevanti. In ogni caso, la Corte ha osservato che la prova evocata collocava la disponibilità della seconda bocchetta in un momento successivo ai fatti di causa, sicché difettava anche la decisività del fatto dedotto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rifondere le spese di giudizio a entrambe le parti resistenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    richiamato come norma sulla concorrenza colposa del danneggiato e sulla riduzione/esclusione del risarcimento; applicabile anche alla responsabilità aquiliana tramite il rinvio dell'art. 2056 c.c.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per estendere alla responsabilità extracontrattuale i criteri di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo l'onere di indicare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    nelle ipotesi di doppia conforme di merito preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto omesso, il dato da cui risulta, e il come e il quando sia stato oggetto di discussione processuale, riproducendo gli atti rilevanti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quanto al procedimento camerale e alla proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, salvo che il ricorrente dimostri specificamente la diversità delle rationes decidendi di merito.
  • L'ammissibilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una puntuale indicazione del fatto storico, del dato probatorio da cui esso risulta, e della sua avvenuta discussione nel processo, con trascrizione almeno parziale degli atti rilevanti.
  • Un fatto è "decisivo" solo se, ove esaminato, avrebbe con certezza condotto a un esito diverso della controversia o avrebbe invalidato la base logica della decisione di merito; non è sufficiente una rilevanza meramente probabile o congetturale.
  • La deduzione della condotta colposa del danneggiato, ai fini dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., presuppone che il fatto allegato sia effettivamente provato e temporalmente riferibile al pregiudizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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