Cassazione Civile, Ordinanza n. 27832/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Due soggetti avevano concluso un contratto preliminare di compravendita di un immobile, nel quale erano previste clausole di assunzione di responsabilità e di obbligo di tenere indenni i venditori da eventuali pretese connesse ai lavori eseguiti dai promissari acquirenti. Questi ultimi avevano poi eseguito interventi di frazionamento e ristrutturazione e avevano reperito un acquirente finale per una porzione del bene; successivamente la parte venditrice aveva alienato tale porzione al terzo acquirente, il quale aveva agito per danni per infiltrazioni dal tetto. Le venditrici, condannate al risarcimento verso il terzo, avevano chiamato in garanzia i promissari acquirenti. In primo grado era stata riconosciuta una manleva del 60% a favore delle venditrici; in appello tale quota era stata ridotta al 5%. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le venditrici denunciavano omessa interpretazione delle clausole contrattuali di assunzione di responsabilità e obbligo di manleva, deducendo violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato la portata dell'impegno assunto dai promissari acquirenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e la lettura data dalla Corte d'appello è stata giudicata plausibile e non contraria ai criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. Secondo la Cassazione, il patto di responsabilità e di manleva poteva riferirsi soltanto ai lavori che i promissari acquirenti avrebbero eseguito. È stato inoltre valorizzato l'accertamento di fatto della Corte territoriale secondo cui il danno liquidato dal CTU non riguardava il ristoro dei danni da infiltrazioni, ma la spesa necessaria per la riparazione dell'intero tetto; tale accertamento non era stato specificamente censurato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
è richiamato come criterio ermeneutico la cui violazione non è stata ravvisata, poiché l'interpretazione del contratto resa dal giudice di merito è stata ritenuta plausibile e incensurabile
art. 1363 c.c.
è richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto, non violato dalla lettura della Corte d'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di merito: in cassazione è censurabile solo se la lettura adottata sia affetta da violazione dei canoni legali di ermeneutica o da manifesta illogicità nei limiti del vizio dedotto.
- Se il giudice di merito offre una lettura plausibile delle clausole contrattuali, coerente con il testo negoziale e con i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., tale interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità.
- La clausola di manleva va interpretata restrittivamente secondo il tenore del contratto e il contesto negoziale, potendo essere riferita soltanto alle attività o ai lavori espressamente o logicamente assunti dalle parti.
- L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura del danno liquidato dal consulente tecnico, se non specificamente censurato, è insindacabile in cassazione e può escludere la riconducibilità del pregiudizio all'ambito della manleva pattuita.
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