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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 5556 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Istituzione delle agenzie fiscali - Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 - Agenzia delle dogane - Processi pendenti - Ricorso per cassazione proposto dopo il 1° gennaio 2001 - Legittimazione del Ministero - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato un'ingiunzione fiscale relativa al recupero in Italia di crediti doganali e IVA vantati dall'Amministrazione francese. La Corte d'appello aveva ritenuto nulla la notifica dell'ingiunzione, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per mancata prova della spedizione della raccomandata informativa, e aveva revocato l'ingiunzione. L'Agenzia e il Ministero hanno contestato tale decisione sostenendo che la nullità della notifica non comportasse la nullità dell'ingiunzione e che, comunque, la proposizione dell'opposizione avesse sanato il vizio.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale relativa alle competenze trasferite spetta esclusivamente all'Agenzia delle Dogane. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito. Ha stabilito che la nullità della notifica dell'ingiunzione non si estende all'atto impositivo e viene sanata dalla proposizione dell'opposizione, salvo eventuali decadenze dell'Amministrazione, non dimostrate nel caso concreto. Le contestazioni sull'esistenza del credito francese, sul titolo esecutivo estero e sulla preventiva esecuzione in Francia sono state dichiarate improponibili davanti al giudice italiano; è stata invece respinta la contestazione relativa alla necessità di notificare in Italia una copia autentica del titolo estero. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia 17.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    "rapporti giuridici", "poteri" e "competenze"

    Il trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze già spettanti al Ministero comporta che, dal momento di operatività delle Agenzie, la legittimazione a impugnare spetti esclusivamente all'Agenzia competente.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Ha individuato nel 1° gennaio 2001 la decorrenza dell'operatività delle agenzie fiscali.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    La notifica per irreperibilità relativa si perfeziona con il ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito; la mancata prova di tale adempimento determina nullità della notificazione, non automaticamente dell'atto notificato.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo. La proposizione dell'opposizione dimostra la conoscenza dell'atto e sana il vizio notificatorio, anche per atti non processuali.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 82, 346-bis e 346-quater

    "L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro [...] deve adire l'organo competente dello Stato membro"

    Nelle procedure di assistenza transfrontaliera per la riscossione, le contestazioni sul credito o sul titolo esecutivo estero spettano al giudice dello Stato richiedente, mentre al giudice italiano competono le contestazioni sugli atti esecutivi compiuti in Italia.

  • R.D. n. 639 del 1910

    L'ingiunzione fiscale emessa dallo Stato richiesto costituisce il titolo nazionale da portare a esecuzione nel procedimento di recupero, in combinazione con il titolo estero.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 62, comma 6

    Richiamato quale base normativa, ratione temporis, per la procedura di recupero dei crediti fiscali esteri.

  • Direttiva 76/308/CEE

    Il sistema di mutua assistenza tra Stati membri non richiede, per avviare il recupero nello Stato richiesto, la previa notifica in Italia di una copia autentica del titolo esecutivo straniero.

Massime di principio

  • Dopo il trasferimento di competenze a un'agenzia fiscale, il Ministero non è normalmente legittimato a proporre nuove impugnazioni nei giudizi relativi a quelle competenze; il ricorso deve essere proposto dall'Agenzia subentrata.
  • La nullità della notifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto notificato: incide, di regola, sulla sua efficacia e sulla decorrenza dei termini.
  • Se il destinatario propone opposizione e svolge pienamente le proprie difese, la nullità della notificazione è normalmente sanata per raggiungimento dello scopo, restando eventualmente rilevanti solo specifiche decadenze dell'Amministrazione.
  • Nella riscossione transfrontaliera, il merito del credito e la validità o esecutività del titolo straniero devono essere contestati nello Stato che lo ha emesso; nello Stato richiesto si possono contestare gli atti esecutivi compiuti localmente.
  • L'Amministrazione dello Stato richiesto può emettere il proprio atto interno di riscossione senza dover notificare preventivamente al contribuente una copia autentica del titolo esecutivo straniero, salvo diverse previsioni applicabili al caso concreto.

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