Cassazione Penale, Sentenza n. 20496/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che aveva condannato Loreti per il reato di cui all'art. 659 cod.pen. (disturbo delle occupazioni e del riposo) a seguito di rumori molesti prodotti dall'attività di ristorazione (vociare, trascinamento arredi, rumori da macchinari e da una cella frigorifera collocata nella chiostrina) che avrebbero arrecato disturbo agli abitanti del condominio di via Del Moro 54. I motivi di ricorso denunciavano: travisamento probatorio dei rilievi fonometrici e errata qualificazione acustica della zona; carenza e illogicità della motivazione circa la diffusività del disturbo (sostenendo che si sarebbe trattato di un unico soggetto lamentante); errata applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/95) e possibile riconduzione al secondo comma dell'art. 659 o all'illecito amministrativo; eccessiva dosimetria della pena pecuniaria e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la responsabilità ex art. 659 comma 1 cod.pen., ritenendo corretta e congrua la motivazione del Tribunale fondata su dichiarazioni testimoniali, sulla consulenza tecnica e sui rilievi fonometrici. I rilievi hanno evidenziato un livello di immissione pari a 55,5 dB(A) rispetto al limite di 55 dB(A) e un livello differenziale di 8,0 dB a finestre aperte e 7,4 dB a finestre chiuse (entrambi superiori alla soglia di 3 dB). La condotta è stata valutata come reiterata, continua e oggettivamente idonea a turbare le occupazioni e il riposo di un numero indeterminato di persone anche se il luogo era un condominio ristretto. È stata confermata l'inapplicabilità della sola via amministrativa prevista dalla L. 447/95 nelle ipotesi in cui l'attività ecceda le normali modalità di esercizio e risulti idonea a turbare la pubblica quiete. Pena confermata: ammenda di Euro 309,00; condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile con provvisionale di Euro 2.500,00; condanna alle spese processuali e rifusione alle spese del grado della parte civile liquidate in Euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
La contravvenzione per disturbo delle occupazioni e del riposo è integrata quando la condotta sia concretamente idonea ad arrecare disturbo; è reato di pericolo presunto e la prova del pericolo può fondarsi su elementi testimoniali e tecnici purché il convincimento del giudice sia adeguatamente motivato. Non è necessaria la prova del disturbo effettivo di più persone, basta l'idoneità della condotta a turbarne un numero indeterminato.
Legge n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
I limiti amministrativi e le misurazioni tecniche disciplinate dalla legge quadro sono rilevanti ma non escludono l'applicazione dell'art. 659 c.p. quando l'attività ecceda le normali modalità d'esercizio o sia idonea a turbare la pubblica quiete; l'illecito amministrativo opera in via residuale (art.10 comma 2) rispetto alla fattispecie penale.
art. 10 comma 2 L. 447/1995
Richiamata per chiarire che l'illecito amministrativo per superamento dei limiti opera solo in ipotesi residuali; quando la condotta è idonea a turbare la pubblica quiete si applica l'art. 659 c.p.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena applicati dal giudice per giustificare la scelta della pena pecuniaria (ammenda) e la sua misura in relazione alla gravità del fatto e alle conseguenze per la parte offesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi di impugnazione, citata con riferimento ai limiti necessari per la motivazione del ricorso.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme processuali invocate dal ricorrente come fondamento dei motivi di cassazione (vizio di motivazione, travisamento probatorio); la Corte ha ritenuto le censure infondate.
Massime di principio
- Per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) non è necessario dimostrare che molte persone abbiano subito il fastidio: è sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a turbare un numero indeterminato di persone, anche in ambito condominiale ristretto.
- Le prove testimoniali, unite a consulenze tecniche e rilievi fonometrici, possono reggere la condanna se il giudice offre motivazione adeguata; il giudizio non è limitato esclusivamente al rispetto formale dei criteri della L. 447/95.
- Il semplice superamento dei limiti di emissione previsti dalla legge quadro non esclude automaticamente la rilevanza penale: quando l'attività esercitata eccede le normali modalità e risulta idonea a turbare la quiete pubblica, prevale la fattispecie penale sull'eventuale illecito amministrativo.
- I rilievi fonometrici che evidenzino un livello differenziale superiore a 3 dB e un valore di immissione superiore ai limiti costituiscono elementi forti a sostegno della responsabilità, ma la valutazione globale deve considerare anche la reiterazione, la durata e le modalità della condotta.
- Nel contestare una sentenza basata su prova testimoniale e CTU, chi impugna deve dimostrare che l'eventuale travisamento probatorio o la carenza motivazionale siano decisivi per l'esito: censure puramente formali o non decisive sono destinate a essere rigettate.
- In sede di determinazione della pena il giudice può privilegiare una pena pecuniaria calibrata sulla gravità e le conseguenze del fatto; precedenti penali del condannato possono ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Se si è vittima di rumori molesti prodotti da un esercizio pubblico, è utile acquisire sia denunce e testimonianze dei residenti sia rilevazioni tecniche (CTU, ARPA) che documentino livelli e ripetitività del disturbo per costruire una prova efficace.
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