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Ordinanza

Ordinanza n. 2518/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento di preavviso di rigetto, immediatamente lesivo per gli interessi della ricorrente, prot. 18069 del 02/08/2025, avente ad oggetto “Riesame della nota n. 9498 del 16/04/2021 Vincolo in localita "Centopertose" del Comune di Casagiove (CE). Richiesta protocollata in data 14/07/2025 con nota prot.16324, a seguito della sentenza n. 5217/25 del Tar Campania. Preavviso di rigetto”; B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Russo Rosa il 5/11/2025: b) del provvedimento di rigetto, immediatamente lesivo per gli interessi della ricorrente, prot. 21689 del 17/09/2025, avente ad oggetto “Riesame della nota n. 9498 del 16/04/2021 – Vincolo in località "Centopertose" del Comune di Casagiove (CE). Richiesta protocollata in data 14/7/2025 con nota prot.16324, a seguito della sentenza n. 5217/25 del Tar Campania. Provvedimento di rigetto.”; c) di ogni altro atto presupposto, preordinato e conseguenziale;

Giustizia amministrativa202504065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Preavviso di rigetto e successivo provvedimento di rigetto relativi al riesame di una precedente istanza concernente un vincolo in località "Centopertose" del Comune di Casagiove

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente originaria aveva impugnato il preavviso di rigetto e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di rigetto adottati dalla Soprintendenza nell’ambito del riesame di una precedente nota relativa a un vincolo in località "Centopertose". Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso della ricorrente e del suo difensore. L’erede e usufruttuario dell’immobile, costituitosi in giudizio, ha depositato i certificati di morte, dichiarato il proprio interesse alla prosecuzione del gravame mediante un nuovo difensore e chiesto la fissazione dell’udienza pubblica.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’evento interruttivo e ha applicato gli artt. 79, comma 2, e 80, commi 2 e 3, c.p.a. Poiché la parte nei cui confronti si era verificato l’evento interruttivo si è costituita e ha manifestato l’interesse alla prosecuzione del giudizio, il Collegio ha dato atto della prosecuzione del processo in capo all’erede e usufruttuario dalla data della relativa dichiarazione. L’ordinanza non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati, né ha provveduto sulla richiesta di fissazione dell’udienza pubblica oltre a disporre gli adempimenti di segreteria e la comunicazione alle parti.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile

    Rinvia alla disciplina del codice di procedura civile per la regolazione dell’interruzione del processo amministrativo.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione

    La prosecuzione può avvenire mediante iniziativa della parte interessata; in mancanza, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo. Nel caso concreto, la costituzione dell’erede con dichiarazione di interesse alla prosecuzione ha consentito al Collegio di dare atto della prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, verificatosi un evento interruttivo, il giudizio prosegue quando la parte nei cui confronti l’evento si è verificato si costituisce e manifesta l’interesse alla prosecuzione secondo le modalità previste dall’art. 80 c.p.a.; in tal caso il giudice deve dare atto della prosecuzione in capo alla parte costituita.
  • In mancanza della prosecuzione mediante nuova istanza di fissazione dell’udienza, il processo interrotto deve essere riassunto dalla parte più diligente con atto notificato alle altre parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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