Sentenza n. 11559/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Sanità e Welfare atto d.d. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario (doc. 1); - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, incluse in particolare le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ivi incluse la deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO e dei relativi allegati; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato, ivi compresa la nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare avente, in data 24.11.2022, ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022” e relativo allegato (doc. 2); - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 4); - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 5); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 6); - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 7); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Regione Piemonte che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e imposto il versamento delle somme dovute, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo profili di illegittimità degli atti regionali e statali, delle certificazioni dei fatturati delle aziende sanitarie e degli atti di determinazione degli obblighi di ripiano. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, in data 3 aprile 2026, ha chiesto la cessazione della materia del contendere dichiarando di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta non determinasse la cessazione della materia del contendere, poiché quest'ultima avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati; il pagamento costituiva infatti una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda di annullamento, proposta per evitare qualsiasi versamento. Tuttavia, il pagamento aveva reso certa e definitiva l'inutilità della sentenza, facendo venir meno l'utilità concreta della pronuncia per la ricorrente. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni, individuate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione ha consentito alla società di effettuare il pagamento di una quota ridotta dell'importo dovuto nell'ambito del meccanismo di payback; tale pagamento ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione, ma non ha soddisfatto la domanda demolitoria né integrato una cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Il pagamento spontaneo dell'importo richiesto dall'amministrazione, anche se effettuato in misura ridotta in forza di una disciplina sopravvenuta, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere quando la domanda proposta sia di annullamento degli atti e il pagamento non soddisfi integralmente la pretesa demolitoria del ricorrente.
- Il pagamento dell'importo oggetto di contestazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe ricavare dalla decisione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il conseguimento, nel corso del giudizio, di una piena soddisfazione della pretesa azionata; non ricorre quando l'atto impugnato non sia stato annullato d'ufficio e il pagamento costituisca soltanto una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda di annullamento.
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