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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37594/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione contrattuale tra una società attiva nello stoccaggio e nella commercializzazione di GPL e il proprietario di un terreno destinato a ospitare una stazione di servizio. Le parti avevano avviato trattative per la locazione del terreno e per la successiva gestione dell’impianto tramite un diverso contratto di associazione in partecipazione. Nel 2001 fu stipulato un patto di opzione che fissava le condizioni sia della locazione ventennale? no: il testo indica dodici anni, sia della gestione della stazione di servizio. In seguito vennero stipulati il contratto di locazione del 22 agosto 2003 e, separatamente, un contratto di associazione in partecipazione con una società del gruppo cui era stato affittato il ramo d’azienda. Il proprietario del terreno agì poi in giudizio sostenendo l’inadempimento della società rispetto a obbligazioni derivanti dal patto di opzione, dalla locazione e dall’associazione in partecipazione, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse solo parzialmente la domanda. In appello entrambe le parti impugnarono, ma la Corte d’appello respinse sia l’appello principale sia quello incidentale. La società soccombente propose ricorso per cassazione, ma successivamente depositò atto di rinuncia perché la lite era stata definita transattivamente con la controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente dopo la composizione transattiva della controversia, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che non vi è liquidazione delle spese. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore importo del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che l’estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio della causa, dopo la rimessione a ruolo e la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte afferma che l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, con conseguente esclusione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando intervenuta validamente e prima della decisione, determina l’estinzione del giudizio di cassazione senza esame del merito.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia non produce gli effetti economici propri del rigetto o dell’inammissibilità dell’impugnazione ai fini dell’ulteriore contributo unificato.
  • Quando le parti raggiungono una composizione transattiva della controversia in pendenza di ricorso, la Corte prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio, senza statuizione sulle spese se non vi sia attività difensiva della parte intimata o altra ragione indicata in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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