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Sentenza

Sentenza n. 4376/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 959/2024 emessa e pubblicata in data 12 Dicembre 2024 dal Tribunale Ordinario di Monza, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202600353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro, n. 959/2024, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero a riconoscere per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 959/2024 del Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata. Ha chiesto di ordinare il pagamento di 1.000 euro, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare il Ministero alle spese. La domanda si fonda sul credito riconosciuto dal giudicato per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e sulla persistente mancata soddisfazione della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e ordinando di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, deducendo gli eventuali importi già versati. Ha precisato che il conteggio del capitale residuo e degli interessi proposto dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione: questa deve determinare l’importo dovuto secondo il titolo e la legge, verificando misura e decorrenza degli interessi, compresi quelli legali e di mora, ai sensi degli artt. 1282 e seguenti c.c. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni era decorso. Per l’eventuale persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà completare l’incarico nei successivi 120 giorni, determinando il residuo e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La tutela in ottemperanza è ammessa quando la pretesa è documentata e si fonda su un titolo munito di efficacia di giudicato.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Il ricorso per ottemperanza proposto va, pertanto, accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, quali esposte sub a), dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili.

    In ottemperanza l’Amministrazione deve determinare capitale residuo e interessi secondo il titolo e le norme applicabili; i conteggi del creditore non la vincolano in modo definitivo.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell’avvio del recupero coattivo; nel caso deciso, il termine era già trascorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    La distrazione delle spese in favore dei difensori è disposta in presenza della dichiarazione richiesta dall’art. 93 c.p.c.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Il giudice ha regolato le spese del giudizio di ottemperanza condannando l’Amministrazione inadempiente alla rifusione, tenendo conto anche della serialità del contenzioso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un titolo passato in giudicato mira a consentire il soddisfacimento del credito riconosciuto dal titolo e non ha contenuto costitutivo rispetto al diritto di credito.
  • L’importo indicato dal creditore in un ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: la quantificazione deve essere verificata sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali, considerando misura e decorrenza degli interessi.
  • Una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, può essere attivata la tutela esecutiva; in caso di inottemperanza il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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