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Ordinanza

Ordinanza n. 1050/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della sentenza di accoglimento n. 312 del 12/02/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lav., all’esito del giudizio R.G. n. 4928/2023 divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lav. - in data 05.05.2025;

Giustizia amministrativa202502391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 312 del 12 febbraio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 312 del 12 febbraio 2024, dichiarata passata in giudicato in quanto non impugnata nel termine indicato e corredata da certificazione di passaggio in giudicato del 5 maggio 2025. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato parzialmente depositato in violazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. In particolare, la relata di notificazione a mezzo PEC della sentenza azionata, notificata al Ministero il 3 giugno 2024, risultava priva della firma digitale e/o dell'attestazione di conformità della copia informatica per immagine all'originale detenuto e conservato presso lo studio professionale. La ricorrente è stata pertanto onerata della regolarizzazione della documentazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso per ottemperanza. Ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza per regolarizzare la firma digitale e/o l'attestazione di conformità della relata di notificazione della sentenza azionata. Il giudice ha avvertito che la mancata regolarizzazione nel termine potrà essere valutata ai fini dell'irricevibilità del ricorso, richiamando l'art. 73 c.p.a. e la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha inoltre fissato per il 14 maggio 2026 la camera di consiglio per l'ulteriore trattazione.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2-bis, c.p.a.

    La relata di notificazione tramite PEC deve rispettare le prescrizioni relative alla firma digitale previste per il processo amministrativo telematico.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Rileva l'obbligo di attestazione di conformità degli atti depositati in copia informatica, secondo le modalità previste dalla disciplina del processo amministrativo telematico.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di assegnare un termine per regolarizzare la documentazione e di avvertire la parte delle possibili conseguenze processuali della mancata regolarizzazione.

  • art. 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40/2016

    Prevede le regole tecnico-operative relative alla sottoscrizione digitale degli atti e documenti del processo amministrativo telematico, richiamate dal TAR.

  • art. 8, comma 2, d.P.C.M. n. 40/2016

    Disciplina l'attestazione di conformità rilevante per il deposito degli atti nel processo amministrativo telematico.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    Disciplina l'attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine di documenti analogici.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo telematico, il deposito di una copia informatica per immagine di un atto notificato via PEC richiede il rispetto delle prescrizioni sulla firma digitale e/o sull'attestazione di conformità all'originale, secondo la natura dell'atto e le modalità di deposito.
  • Quando il ricorso presenta irregolarità documentali suscettibili di regolarizzazione, il giudice può assegnare alla parte un termine perentorio per sanarle, avvertendo che l'inosservanza può comportare conseguenze sulla ricevibilità del ricorso.
  • La verifica della regolarità formale degli atti depositati costituisce un passaggio preliminare alla decisione nel merito del giudizio di ottemperanza e può giustificare il rinvio della trattazione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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