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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26213/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della Corte d'appello, dunque, è rimasta ferma nei suoi capi non travolti dal ricorso, mentre in cassazione è prevalso il resistente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore di una debitrice aveva agito per far accertare la simulazione di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra la debitrice e un terzo, assumendo che l'atto fosse stato posto in essere per sottrarre gli immobili alla garanzia dei creditori; in subordine aveva chiesto la revocatoria degli atti e il risarcimento dei danni. In primo grado veniva dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande di simulazione e revocatoria, veniva rigettata la domanda risarcitoria del creditore e ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dal promissario acquirente. In appello la decisione veniva parzialmente riformata, soprattutto sul regolamento delle spese e sul risarcimento dei costi sostenuti per cancellare la trascrizione. Il promissario acquirente ricorreva per cassazione deducendo quattro motivi: 1) erronea affermazione della Corte d'appello circa la sopravvenuta cessazione della materia del contendere dopo la citazione, sostenendo che la risoluzione del preliminare era anteriore e che il creditore aveva comunque coltivato un giudizio infondato; 2) erronea valorizzazione, da parte della Corte territoriale, della risoluzione del preliminare e dell'abbandono della causa come indice di consapevolezza della natura fraudolenta dell'operazione; 3) e 4) erronea riconduzione in favore del creditore di un danno risarcibile per la mancata cancellazione della trascrizione della domanda, assumendo che la trascrizione avesse solo efficacia prenotativa, che la causa non era stata iscritta a ruolo e che mancasse prova di un concreto pregiudizio alla vendita o all'iscrizione di ipoteca. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo e cumulativo, senza distinguere i singoli vizi denunciati e senza un corretto confronto con i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre ribadito che il vizio motivazionale denunciabile è solo quello che integra una anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso che denuncia il vizio di motivazione deve essere specificamente individuato e, dopo la riforma, il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale; non è consentito invocare genericamente insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, senza valutazioni discrezionali.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Le doglianze devono essere ricondotte in modo chiaro a uno o più specifici mezzi di impugnazione; la deduzione promiscua di vizi eterogenei rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando cumula in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi senza consentire la loro distinta ricostruzione e senza indicare con precisione le norme violate.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non sono più deducibili meri difetti di sufficienza o completezza della motivazione.
  • La parte che censura la sentenza di merito deve confrontarsi con il perimetro del sindacato di legittimità e indicare specificamente i fatti decisivi asseritamente omessi, altrimenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti normativi, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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