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Sentenza

Sentenza n. 9177/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9803/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024.

Giustizia amministrativa202514604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9803/2024, recante condanna del Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti pari a euro 2.170,86 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9803/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.170,86 oltre accessori. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provato l'inadempimento allegato dalla ricorrente in ragione dell'assenza di chiarimenti o indicazioni da parte del Ministero sulla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 7 CCNL del 31 agosto 1999

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega la mancata esecuzione del giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuto adempimento, la domanda può essere accolta sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del titolo giudiziale passato in giudicato, senza poter rimettere in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudice della cognizione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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