Cassazione Penale, Sentenza n. 20715/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto dell'8/6/2021 che, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, in relazione all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente deduce: (i) illegittimità della qualificazione come contravvenzione, poiché si sarebbe trattato di un deposito occasionale e unico di rifiuti non pericolosi nei cassonetti (pertanto deposito "controllato" e consentito); (ii) vizio di motivazione per mancata verifica se i rifiuti provenissero dall'attività d'impresa (il Tribunale avrebbe espresso solo un giudizio di probabilità); (iii) omissione di elementi probatori specifici sulla provenienza imprenditoriale dei rifiuti. La difesa ha inoltre richiamato il d.P.R. n. 915/1982, la Delibera del Comitato interministeriale del 27/7/1984 e il regolamento comunale di Castiglione della Pescaia (delib. C.C. n.31/29-4-2014) come fonti che disciplinerebbero il deposito di tali rifiuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di merito avesse adeguatamente motivato la condanna basandosi su testimonianze e documentazione fotografica che attestavano l'abbandono di imballaggi di cartone e nylon nei cassonetti comuni anziché nelle isole ecologiche. Sul punto della provenienza dei rifiuti, la Corte ha precisato che l'art. 256 d.lgs. n. 152/2006 punisce "chiunque" (comma 1) e, con pena più grave, i titolari di imprese o i responsabili di enti (comma 2), senza richiedere che i rifiuti siano prodotti necessariamente nell'esercizio dell'attività d'impresa: la maggior pena per i titolari di impresa è volta a incentivare maggiore attenzione e organizzazione nella tutela ambientale. Dunque il Tribunale ha logicamente desunto, dalle modalità della condotta e senza essere efficacemente contrastato dall'imputato, il collegamento con l'attività d'impresa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; indicata come base formale per la pronuncia di merito del Tribunale.
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
Comma 1 punisce "chiunque" per l'abbandono/deposito incontrollato di rifiuti; comma 2 applica pene più gravi ai titolari di imprese o responsabili di enti. La Corte ha interpretato il comma 2 come aggravamento rivolto all'imprenditore senza richiedere che i rifiuti siano stati prodotti necessariamente nell'esercizio dell'attività d'impresa.
art. 192 d.lgs. n. 152/2006
Vieta l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo; costituisce il divieto generico richiamato quale tutela ambientale.
d.P.R. n. 915/1982
Richiamato dalla difesa come disciplina regolamentare in materia di rifiuti, senza però risultare convincente per scalfire le risultanze probatorie del Tribunale.
Delibera Comitato interministeriale 27 luglio 1984
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984
Richiamata dalla difesa come norma di attuazione; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo invalidasse la qualificazione penale dei fatti accertati.
Regolamento comunale di Castiglione della Pescaia (delib. C.C. n.31 del 29/04/2014)
delib. C.C. n.31 del 29/04/2014
Documentazione depositata in causa che classifica alcuni rifiuti come assimilati agli urbani; la Corte ha ritenuto comunque integrata la fattispecie di abbandono contestata, perché l'uso dei cassonetti comuni non esclude l'illiceità del deposito secondo le circostanze accertate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata con riferimento ai criteri per l'irrogazione delle somme in favore della Cassa delle Ammende; la Corte d'appello l'ha utilizzata per motivare il rifiuto di ritenere che il ricorso fosse stato proposto in colpa.
Massime di principio
- Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006 e art. 256) può essere configurato anche quando i rifiuti siano non pericolosi e depositati in cassonetti comuni se le modalità del deposito dimostrano l'illiceità dell'abbandono.
- L'art. 256 comma 2, pur applicando pene più severe a titolari di imprese o responsabili di enti, non richiede che i rifiuti siano stati prodotti necessariamente nell'esercizio dell'attività d'impresa: la maggiore pena è un aggravamento volto a incentivare responsabilità organizzativa.
- La classificazione municipale dei rifiuti come "assimilati agli urbani" non legittima automaticamente il deposito in qualsiasi contenitore: va valutata la compatibilità con le norme di gestione e le circostanze concrete (modalità, quantità, luogo).
- Le prove fotografiche e le testimonianze degli operatori sono elementi idonei a fondare la condanna per abbandono di rifiuti; il ricorrente che non confuta specificamente tali elementi difficilmente otterrà accoglimento dell'impugnazione.
- In sede di appello/ricorso per cassazione, censure che ripropongono valutazioni di merito già affrontate e motivate dal giudice di prime cure sono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate; è necessario indicare profili di illegittimità o vizio di diritto non già esaminati.
- La proposizione di ricorsi palesemente infondati può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende; le pronunce della Corte costituzionale sul tema possono orientare la determinazione di tali somme.
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