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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20715/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto dell'8/6/2021 che, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, in relazione all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente deduce: (i) illegittimità della qualificazione come contravvenzione, poiché si sarebbe trattato di un deposito occasionale e unico di rifiuti non pericolosi nei cassonetti (pertanto deposito "controllato" e consentito); (ii) vizio di motivazione per mancata verifica se i rifiuti provenissero dall'attività d'impresa (il Tribunale avrebbe espresso solo un giudizio di probabilità); (iii) omissione di elementi probatori specifici sulla provenienza imprenditoriale dei rifiuti. La difesa ha inoltre richiamato il d.P.R. n. 915/1982, la Delibera del Comitato interministeriale del 27/7/1984 e il regolamento comunale di Castiglione della Pescaia (delib. C.C. n.31/29-4-2014) come fonti che disciplinerebbero il deposito di tali rifiuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di merito avesse adeguatamente motivato la condanna basandosi su testimonianze e documentazione fotografica che attestavano l'abbandono di imballaggi di cartone e nylon nei cassonetti comuni anziché nelle isole ecologiche. Sul punto della provenienza dei rifiuti, la Corte ha precisato che l'art. 256 d.lgs. n. 152/2006 punisce "chiunque" (comma 1) e, con pena più grave, i titolari di imprese o i responsabili di enti (comma 2), senza richiedere che i rifiuti siano prodotti necessariamente nell'esercizio dell'attività d'impresa: la maggior pena per i titolari di impresa è volta a incentivare maggiore attenzione e organizzazione nella tutela ambientale. Dunque il Tribunale ha logicamente desunto, dalle modalità della condotta e senza essere efficacemente contrastato dall'imputato, il collegamento con l'attività d'impresa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; indicata come base formale per la pronuncia di merito del Tribunale.

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    Comma 1 punisce "chiunque" per l'abbandono/deposito incontrollato di rifiuti; comma 2 applica pene più gravi ai titolari di imprese o responsabili di enti. La Corte ha interpretato il comma 2 come aggravamento rivolto all'imprenditore senza richiedere che i rifiuti siano stati prodotti necessariamente nell'esercizio dell'attività d'impresa.

  • art. 192 d.lgs. n. 152/2006

    Vieta l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo; costituisce il divieto generico richiamato quale tutela ambientale.

  • d.P.R. n. 915/1982

    Richiamato dalla difesa come disciplina regolamentare in materia di rifiuti, senza però risultare convincente per scalfire le risultanze probatorie del Tribunale.

  • Delibera Comitato interministeriale 27 luglio 1984

    pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984

    Richiamata dalla difesa come norma di attuazione; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo invalidasse la qualificazione penale dei fatti accertati.

  • Regolamento comunale di Castiglione della Pescaia (delib. C.C. n.31 del 29/04/2014)

    delib. C.C. n.31 del 29/04/2014

    Documentazione depositata in causa che classifica alcuni rifiuti come assimilati agli urbani; la Corte ha ritenuto comunque integrata la fattispecie di abbandono contestata, perché l'uso dei cassonetti comuni non esclude l'illiceità del deposito secondo le circostanze accertate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per l'irrogazione delle somme in favore della Cassa delle Ammende; la Corte d'appello l'ha utilizzata per motivare il rifiuto di ritenere che il ricorso fosse stato proposto in colpa.

Massime di principio

  • Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006 e art. 256) può essere configurato anche quando i rifiuti siano non pericolosi e depositati in cassonetti comuni se le modalità del deposito dimostrano l'illiceità dell'abbandono.
  • L'art. 256 comma 2, pur applicando pene più severe a titolari di imprese o responsabili di enti, non richiede che i rifiuti siano stati prodotti necessariamente nell'esercizio dell'attività d'impresa: la maggiore pena è un aggravamento volto a incentivare responsabilità organizzativa.
  • La classificazione municipale dei rifiuti come "assimilati agli urbani" non legittima automaticamente il deposito in qualsiasi contenitore: va valutata la compatibilità con le norme di gestione e le circostanze concrete (modalità, quantità, luogo).
  • Le prove fotografiche e le testimonianze degli operatori sono elementi idonei a fondare la condanna per abbandono di rifiuti; il ricorrente che non confuta specificamente tali elementi difficilmente otterrà accoglimento dell'impugnazione.
  • In sede di appello/ricorso per cassazione, censure che ripropongono valutazioni di merito già affrontate e motivate dal giudice di prime cure sono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate; è necessario indicare profili di illegittimità o vizio di diritto non già esaminati.
  • La proposizione di ricorsi palesemente infondati può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende; le pronunce della Corte costituzionale sul tema possono orientare la determinazione di tali somme.

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