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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01599/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore per asserito superamento del periodo di comporto. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva dichiarato nullo il recesso, ordinando la reintegra e condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre contributi. La società ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha sostenuto che il lavoratore, con lettera inviata dopo una precedente ordinanza di reintegra resa in fase sommaria, aveva già esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 L. 300/1970, con conseguente impossibilità di disporre nuovamente la reintegrazione; con il secondo ha dedotto che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare documenti e fatti che dimostravano l'avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria, già corrisposta in esecuzione del provvedimento sommario. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha contestato la qualificazione della tutela applicata dalla Corte d'appello come tutela reintegratoria attenuata, sostenendo la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della nullità del licenziamento e denunciando disparità di trattamento rispetto ad altri regimi; ha inoltre censurato la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale della società datrice di lavoro. Ha affermato che l'opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegra, una volta validamente esercitata anche stragiudizialmente, è irreversibile e consuma definitivamente il diritto alla ricostituzione del rapporto, sicché non può essere ignorata da un successivo provvedimento che disponga nuovamente la reintegra. Ha inoltre ritenuto che il fatto del già avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria dovesse essere esaminato dal giudice di merito, perché potenzialmente incidente sulla debenza concreta della somma. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, escludendo la denunciata disparità di trattamento e ribadendo che, nel regime dell'art. 18 come modificato dalla L. 92/2012, il licenziamento per superamento del comporto intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. è nullo e soggetto al regime sanzionatorio speciale del comma 7, che rinvia al comma 4, con tutela reintegratoria attenuata. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo incidentale sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    terzo e quarto comma; primo, quarto e settimo comma

    Nel regime della c.d. legge Fornero, il licenziamento nullo per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. è assoggettato al regime speciale del comma 7, che rinvia al comma 4; la tutela reintegratoria è attenuata e l'indennità sostitutiva della reintegra è prevista come opzione del lavoratore.

  • art. 2110, comma 2, c.c.

    Il licenziamento intimato per superamento del comporto in violazione di questa norma è nullo.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato invocato per censurare la mancata considerazione di fatti e documenti non contestati o già provati.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare un cattivo governo della valutazione delle prove e del materiale documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di legittimità per le censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro di legittimità per l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal lavoratore per sostenere la nullità del licenziamento e le sue conseguenze sanzionatorie.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese professionali, in relazione ai minimi di liquidazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato in tema di condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolazione delle spese e la loro quantificazione.

  • art. 13 L. 247/2012

    Richiamato in relazione ai parametri di liquidazione dei compensi professionali.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato per sostenere che la liquidazione delle spese sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Richiamato indirettamente dalla Corte per escludere che l'opzione del lavoratore soggiaccia agli effetti espansivi della sentenza di riforma.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'art. 18 L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, il licenziamento per superamento del comporto intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. è nullo e le conseguenze seguono un regime sanzionatorio speciale che rinvia alla tutela reintegratoria attenuata.
  • L'opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegra, una volta validamente esercitata, è un atto negoziale autonomo e irreversibile che consuma il diritto alla ricostituzione del rapporto; essa resta efficace anche se la pronuncia di reintegra sia successivamente riformata e poi nuovamente ripristinata nel corso del processo.
  • In presenza di prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità risarcitoria in esecuzione di un precedente provvedimento, il giudice di merito deve esaminare tale fatto perché può incidere sulla debenza concreta della somma eventualmente riconosciuta nel nuovo titolo.
  • La disciplina sanzionatoria dell'art. 18, così come riformato, consente differenziazioni rispetto ad altri regimi normativi del licenziamento, senza che ciò comporti automaticamente una violazione del principio di uguaglianza.
  • La tutela reintegratoria attenuata prevista per il licenziamento nullo non può essere frazionata o modellata discrezionalmente dal giudice oltre quanto stabilito espressamente dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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