Sentenza n. 344/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento del settore Urbanistica, prot. 115599 del 17.12.2024, con cui è stato archiviato l'avvio del procedimento volto all'annullamento della Concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015; - della nota del 30 settembre 2025 n. 88337; - ove occorra, della relazione istruttoria del 20 maggio 2015 propedeutica al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e del pedissequo parere del dirigente l'Ufficio urbanistica del 25 maggio 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015, nonché successiva comunicazione endoprocedimentale e atti istruttori propedeutici al rilascio del titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 17 dicembre 2024 con cui è stato archiviato il procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015, relativa a lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato confinante. Il procedimento di autotutela era stato avviato nel 2017 in ragione della possibile falsa rappresentazione dell’immobile preesistente, dell’erronea qualificazione dell’intervento come ristrutturazione anziché nuova costruzione e della possibile insussistenza della conformità urbanistica. I ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifesta, sostenendo che l’archiviazione fosse stata illegittimamente fondata sulla sentenza del TAR che aveva dichiarato irricevibile per tardività il precedente ricorso contro la concessione; eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, perplessità, incompetenza e difetto di istruttoria, per non avere il Comune spiegato il superamento degli accertamenti posti a base dell’avvio dell’autotutela; carenza di motivazione e contrasto con le sentenze civili che avevano accertato la violazione delle distanze legali e ordinato l’arretramento dell’immobile. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione endoprocedimentale e degli atti istruttori, la tardività delle censure rivolte alla concessione, la carenza di interesse e la genericità dei motivi.
La decisione
Il TAR ha circoscritto l’oggetto del giudizio alla sola nota del 17 dicembre 2024 di archiviazione del procedimento di autotutela. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della nota del 30 settembre 2025, in quanto mera comunicazione endoprocedimentale priva di autonoma lesività, e quella della relazione istruttoria e del parere del 2015, perché atti endoprocedimentali e perché ogni questione sulla concessione edilizia era ormai definita dalla precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro il titolo. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. L’archiviazione costituisce l’esito possibile di un procedimento di autotutela avviato d’ufficio, poiché l’amministrazione può scegliere di non adottare l’annullamento d’ufficio quando ritenga insussistente l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto. La valutazione dei presupposti dell’autotutela — illegittimità, interesse pubblico, termine ragionevole e comparazione degli interessi — appartiene alla discrezionalità amministrativa. Nel caso concreto, i possibili profili di illegittimità edilizia erano conosciuti dal Comune almeno dal 2015; inoltre erano trascorsi circa sette anni dall’avvio del procedimento di autotutela. Il Comune ha quindi potuto ritenere, pur con motivazione stringata, non sussistente un interesse pubblico sufficiente all’annullamento, anche alla luce della pronuncia giurisdizionale che aveva precluso l’annullamento in sede giudiziale per tardività del ricorso. Il TAR ha inoltre escluso che le sentenze civili avessero accertato l’illegittimità della concessione edilizia: esse avevano accertato direttamente la violazione delle distanze legali nei rapporti tra proprietari e disposto l’arretramento, senza necessità di disapplicare il titolo edilizio. Il titolo amministrativo è estraneo ai rapporti interprivati e non incide sulla tutela civilistica delle distanze; la violazione di una norma civilistica può rilevare come vizio del titolo edilizio solo se si traduce anche in un pregiudizio per l’interesse pubblico. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità è stato invocato dai ricorrenti, ma il giudice non ha ravvisato la violazione di tali principi nell’archiviazione del procedimento di autotutela.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La norma era stata richiamata dal Comune nell’avvio del procedimento di autotutela quale possibile disposizione non applicabile all’intervento edilizio; il giudice non ha definito nel merito la sua applicabilità.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma era stata indicata nell’avvio del procedimento come possibile profilo di illegittimità del titolo edilizio; il giudice non ha accertato in via definitiva la sussistenza dell’illegittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’archiviazione di un procedimento di annullamento d’ufficio costituisce un esito legittimo dell’autotutela quando l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ritenga insussistente un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, anche a fronte di possibili profili di illegittimità dello stesso.
- La sola illegittimità dell’atto originario non impone l’annullamento d’ufficio: l’amministrazione deve valutare anche l’interesse pubblico concreto e attuale, il tempo trascorso e la comparazione con gli interessi dei destinatari e degli altri soggetti coinvolti.
- Una sentenza amministrativa che dichiara irricevibile per tardività il ricorso contro un titolo edilizio non accerta nel merito la legittimità del titolo, ma impedisce l’annullamento giudiziale dello stesso per effetto della tardività dell’impugnazione; tale circostanza può essere considerata dall’amministrazione nella valutazione dell’interesse pubblico all’autotutela.
- La sentenza civile che accerta la violazione delle distanze legali tra proprietari e ordina l’arretramento dell’edificio non accerta, di per sé, l’illegittimità del titolo edilizio rilasciato dalla pubblica amministrazione, né richiede necessariamente la disapplicazione del titolo.
- Il titolo edilizio opera sul piano amministrativo e non condiziona i rapporti civilistici tra proprietari; la violazione di una norma sulle distanze legali può rilevare come vizio del titolo edilizio soltanto nei limiti in cui comporti anche un pregiudizio per l’interesse pubblico.
- Gli atti meramente endoprocedimentali, privi di autonoma lesività, non sono immediatamente impugnabili; analogamente, non possono essere autonomamente contestati atti istruttori relativi a un titolo edilizio ormai non più utilmente impugnabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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