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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3046/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze riformatrice in parte della sentenza del Tribunale di Pisa: deduce incompetenza territoriale (ritiene dovesse essere competente il Tribunale diverso da Pisa, anche per indagini con gps), illegittimità della perquisizione eseguita (censura ex art. 352 c.p.p.) con nullità conseguente delle attività successive, mancata assunzione di prova decisiva (richiesta esibizione del corpo del reato, con riferimento agli artt. 190 e 495 c.p.p.) e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei benefici di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi sono generici, non consentiti o reiterativi. In particolare il primo motivo (competenza territoriale) è inammissibile perché la questione non era stata proposta in appello interrompendo la catena devolutiva; gli altri motivi riproducono censure già svolte in appello e respinte dalla Corte d'appello senza un confronto critico con la motivazione impugnata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Riferimento al capo di imputazione (reato sub a)) che la Corte d'appello ha ritenuto estinto per prescrizione; la norma è evocata per indicare il titolo del reato dichiarato estinto.

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento al reato oggetto di rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello (reato al capo b)).

  • art. 352 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la legittimità della perquisizione; la Corte di Cassazione rileva che la questione è stata valutata e respinta dalla Corte d'appello.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla mancata esibizione del corpo del reato; la Corte d'appello aveva affrontato le questioni probatorie e la Cassazione ritiene la censura reiterativa.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di esibizione di documenti/pezzi di reato; la Corte d'appello ha motivato le proprie scelte probatorie, motivo per cui la Cassazione giudica la censura generica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti ai princìpi di motivazione nella decisione di cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (assenza di discussione orale su richiesta).

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche normative richiamate)

    Richiamata per la decorrenza/ambito applicativo della procedura scritta in Cassazione nella fase di deposito delle conclusioni.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio che consente l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se il ricorso è stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione non sollevato o adeguatamente formulato in grado d'appello è inammissibile per interruzione della catena devolutiva: le questioni vanno proposte e motivate già in appello.
  • Non è ammesso riproporre in cassazione, senza confronto critico, le medesime censure già sollevate e motivatamente respinte in secondo grado: il ricorso deve affrontare specificamente le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
  • Le censure sulla legittimità di atti investigativi (perquisizioni, acquisizioni) devono dimostrare in che modo la presunta illegittimità abbia inciso sulle conclusioni di merito e non limitarsi a enunciazioni generiche.
  • Le doglianze relative a mancata assunzione di prove decisive richiedono di indicare esattamente quale prova manchi, perché decisiva e come la sua assenza abbia determinato un errore di diritto o un'evidente illogicità nella motivazione.
  • La Cassazione può condannare alle spese e disporre sanzioni (cassa delle ammende) quando il ricorso risulta proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; quindi valutare la fondatezza delle impugnazioni prima di proporle.

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