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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32180/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza di idonea e tempestiva procura speciale ex art. 365 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascun controricorrente, alla condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia di merito, definita dalla Corte d'appello di Salerno in sede di rinvio, riguardava la condanna di un ente locale al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni e di indennità di occupazione legittima in favore di più soggetti privati. Avverso tale decisione l'ente ha proposto ricorso per cassazione. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale ex art. 365 c.p.c. La Corte rileva che la procura originariamente apposta al ricorso non era speciale per il giudizio di cassazione, perché conferita per la sola sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, e che la successiva produzione di una nuova procura speciale, avvenuta dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso e dopo la costituzione delle controparti, non poteva sanare il vizio genetico. Il ricorrente ha chiesto la decisione del collegio, ma la Corte ha ritenuto corretta la proposta di definizione anticipata e ha applicato il consolidato principio secondo cui la procura speciale per cassazione deve essere conferita entro la finestra temporale compresa tra pubblicazione della sentenza impugnata e notificazione del ricorso, senza possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione; la sua mancanza determina inammissibilità non sanabile con successiva rinnovazione oltre i termini.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura richiamata dal ricorrente non era comunque riferibile in modo oggettivo all'impugnazione per cassazione, ma alla sola sospensione dell'esecuzione della sentenza.

  • art. 182 c.p.c.

    La sanatoria mediante rinnovazione della procura non è ammessa nel giudizio di cassazione, poiché la disciplina opera per il giudizio di merito e non elimina il requisito speciale richiesto dall'art. 365 c.p.c.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito in sede di proposta di definizione anticipata e deciso conformemente alla stessa.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata disposta la condanna aggravata del ricorrente al pagamento di un importo ulteriore in favore di ciascun controricorrente.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata altresì disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere conferita specificamente per l'impugnazione proposta e deve risultare temporalmente collocata tra la pubblicazione del provvedimento impugnato e la notificazione del ricorso; una procura rilasciata per finalità diverse non soddisfa il requisito di ammissibilità.
  • La mancanza originaria della procura speciale ex art. 365 c.p.c. non è sanabile mediante successivo deposito di una nuova procura oltre il termine e dopo la costituzione delle controparti, neppure invocando la rinnovazione della procura di cui all'art. 182 c.p.c.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente può essere condannato non solo alle spese di lite, ma anche alla condanna aggravata per responsabilità processuale aggravata e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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