Cassazione Penale, Sentenza n. 40932/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p., con riferimento anche ad artt. 61 n.11 c.p.). Il ricorso proponeva quattro motivi: 1) violazione di norme in materia assicurativa (tra cui artt. 47 c.p. e art. 54-54-bis Regolamento Isvap) e confusione tra premi assicurativi e provvigioni del subagente, nonché omissione di considerazione del libro giornale e tabelle di liquidazione; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione, con censura di un presunto travisamento delle prove documentali e testimoniali e di una ingiustificata equiparazione tra mancato versamento dei premi e trattenimento delle provvigioni; 3) violazione dell'art. 539 c.p.p. per una presunta indebita rilettura dei fatti in sede di gravame e per una condanna generica senza presupposti di legge; 4) riforma dell'assoluzione basata su diverso apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa senza nuovi accertamenti istruttori ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, ritenendo la motivazione della Corte d'appello priva di vizi logico-giuridici. Ha confermato che l'appellante (parte civile Ripepi) aveva correttamente sostenuto che Cherubino si era trattenuto somme per provvigioni e altre voci di credito con finalità di profitto ingiusto, e che tali crediti erano incerti, illiquidi e controversi, rendendo impossibile la compensazione rituale dei premi. La Corte ha inoltre affermato che non vi è stato travisamento della prova né necessità di rinnovare la prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p. essendo la riforma basata su diversa valutazione in iure. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile Ripepi, come liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 61 n. 11 cod. pen. e art. 646 cod. pen.
La Corte d'appello aveva ritenuto integrato il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), con riferimento alla circostanza prevista dall'art. 61 n.11 c.p.; in cassazione non è stata censurata la qualificazione giuridica del fatto, essendo condivisa la ricostruzione che il subagente si sia appropriato di somme trattenendole per crediti disputati.
art. 47 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla normativa assicurativa; la Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà una contestazione della ricostruzione fattuale e contrattuale operata dai giudici di merito e non una effettiva violazione di questa norma.
art. 54 - 54-bis Regolamento ISVAP
Invocati dal ricorrente per sostenere una differenziazione tra premi e provvigioni; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata correttamente valutata dai giudici di merito in termini di prassi contrattuale e di esigibilità/certezza dei crediti, escludendo la compensabilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata per riassumere i motivi nella veste richiesta dalla procedura di cassazione.
art. 539 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamentava falsa applicazione di tale disposizione (relativa alla decisione di appello). La Corte ha ritenuto la censura infondata: non vi è stata modifica arbitraria dei fatti o insussistenza dei presupposti per la condanna, ma normale rivalutazione giuridica dei fatti.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato nella critica per mancato svolgimento di nuova attività istruttoria; la Corte ha precisato che l'appello può riformare l'assoluzione senza obbligo di rinnovare le prove quando la sentenza di primo grado sia affetta da errore di diritto o travisamento, quindi non sempre è necessario disporre nuovi mezzi istruttori.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la misura sanzionatoria (versamento alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- La Corte di cassazione sindaca soprattutto vizi logico-giuridici della motivazione: valutazioni di merito corrette e non vizi ideosincratici restano inamovibili. Una mera divergenza valutativa nei confronti delle conclusioni dei giudici di merito non è sufficiente a fondare la cassazione.
- La possibilità di compensare crediti (ad es. provvigioni) con somme ricevute per conto terzi (premi) richiede che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili; crediti controversi, indeterminati o legati a rapporti con soggetti diversi non si prestano a compensazione rituale e possono integrare gli estremi dell'appropriazione indebita se le somme vengono trattenute con finalità di profitto personale.
- Nel giudizio di impugnazione la parte che contesta la ricostruzione delle scritture contabili e dei conteggi deve fornire una confutazione specifica e quantificata: censure generiche sulla confusione tra poste contabili o sulla mancata considerazione di documenti non sono efficaci in cassazione.
- L'appello della parte civile può legittimamente ottenere la riforma dell'assoluzione se l'appellante dimostra che la valutazione del primo giudice è affetta da errore di diritto o travisamento probatorio; l'appello non è limitato a mera revisione formale.
- Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o generico la Corte può dichiararne l'inammissibilità e irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese processuali la parte soccombente.
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