Cassazione Civile, Sentenza n. 10741/2020 del 05/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La lite riguardava un fondo sul quale era stato realizzato un metanodotto. Nel 1984 alcuni proprietari avevano sottoscritto una scrittura diretta a consentire alla società, in caso di costruzione dell’opera, l’attraversamento dei fondi in cambio di lire 1.100.000. La società, tuttavia, non aveva sottoscritto la convenzione e nel febbraio 1985 aveva attivato il procedimento amministrativo per l’occupazione temporanea e urgente del fondo; il decreto era stato notificato ai proprietari. Nel giudizio promosso dai proprietari, il Tribunale aveva costituito la servitù ai sensi dell’art. 1032 c.c. e determinato in euro 330.406,00 l’indennità per l’occupazione e l’asservimento. La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 13 gennaio 2014, aveva riformato la decisione, ritenendo efficace la convenzione del 1984 e costituendo la servitù ai sensi dell’art. 2932 c.c., con corrispettivo di lire 1.100.000, oltre a condannare i proprietari a restituire alla società quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. I proprietari hanno proposto sei motivi di ricorso: 1) la convenzione sarebbe stata superata o risolta dall’avvio del procedimento amministrativo, e la società avrebbe rinunciato a farla valere; inoltre vi sarebbero stati inadempimento, mutamenti del tracciato e danni connessi alla realizzazione dell’opera; 2) anche se la convenzione fosse rimasta efficace, sarebbero stati dovuti i danni per l’occupazione, le opere non previste e il deprezzamento del fondo, inclusa la porzione residua indicata in 2.962 mq; 3) la scrittura sarebbe stata nulla o inefficace perché non sottoscritta dalla società, questione già sollevata nel merito; 4) l’oggetto sarebbe stato indeterminabile per mancanza di indicazioni sulla posizione e sull’andamento della condotta; 5) la convenzione sarebbe stata risolta per inadempimento nell’esecuzione dei lavori; 6) sarebbe stata omessa la decisione sulla risoluzione per mancato verificarsi dell’evento relativo alla lunghezza massima del condotto e, comunque, per inadempimento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha rilevato che la convenzione, diretta a produrre l’obbligo di costituire una servitù, richiedeva la forma scritta ad substantiam. Poiché la società non l’aveva sottoscritta, la produzione della scrittura in giudizio avrebbe potuto valere come equivalente della sottoscrizione solo con efficacia ex nunc e solo se effettuata in un giudizio promosso nei confronti della parte che aveva già firmato. Nel caso concreto, prima della domanda giudiziale dei proprietari, proposta il 19/23 febbraio 1988, la società aveva già attivato nel febbraio 1985 il procedimento di occupazione del fondo; al momento di tale iniziativa non esisteva quindi una convenzione valida e impegnativa tra le parti. La scelta di attivare il procedimento espropriativo non era giuridicamente indifferente, anche perché la costituzione di una servitù può variare quanto a tracciato, contenuto e modalità esecutive. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1351 c.c.
Ora, nessun dubbio sussiste sulla necessità della forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1351 c.c., della convenzione della quale si discute, che, secondo l’incontestato accertamento della sentenza impugnata aveva efficacia obbligatoria rispetto alla produzione dell’effetto reale della costituzione del diritto di servitù (art. 1350 c.c., n. 4).
La convenzione obbligatoria diretta alla costituzione di una servitù deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
art. 1350, n. 4, c.c.
Ora, nessun dubbio sussiste sulla necessità della forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1351 c.c., della convenzione della quale si discute, che, secondo l’incontestato accertamento della sentenza impugnata aveva efficacia obbligatoria rispetto alla produzione dell’effetto reale della costituzione del diritto di servitù (art. 1350 c.c., n. 4).
La costituzione del diritto reale di servitù è soggetta alla forma scritta richiesta dall’art. 1350, n. 4, c.c.; la convenzione obbligatoria che ne prepara la costituzione deve rispettare la forma prescritta dall’art. 1351 c.c.
Massime di principio
- Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta può equivalere alla sottoscrizione e perfezionare il contratto con efficacia ex nunc; ciò presuppone, tuttavia, che la produzione avvenga in un giudizio promosso nei confronti delle altre parti che abbiano già sottoscritto il contratto.
- Quando la parte che non ha sottoscritto una convenzione soggetta a forma scritta ad substantiam attiva, prima della domanda giudiziale dell’altra parte, un procedimento amministrativo incompatibile con l’affidamento sulla conclusione della convenzione, la successiva produzione della scrittura non vale a dimostrare che al momento dell’iniziativa amministrativa esistesse già un contratto valido e vincolante.
- L’attivazione di un procedimento espropriativo non è necessariamente equivalente, quanto agli effetti, alla costituzione convenzionale di una servitù: l’equivalenza non può presumersi quando il diritto di servitù ammette variabilità del tracciato, del contenuto o delle modalità esecutive.
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