Cassazione Penale, Sentenza n. 51405/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spinelli aveva chiesto, in via gradata, l'applicazione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà). Il Tribunale di sorveglianza rigettò l'istanza ritenendo il ricorrente assente. Spinelli denunciò la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza perché, pur risultando dagli atti la sua iscrizione all'AIRE e la residenza in Germania già dal 2019, la notificazione era stata eseguita al domicilio in Italia e non era stata effettuata la notificazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (comma 8-bis). Inoltre rilevò contraddittorietà e illogicità della motivazione che non aveva considerato l'effettivo trasferimento in Germania e la mancata conoscenza dell'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato che dagli atti risultava l'inidoneità del domicilio eletto essendo l'interessato trasferito in Germania e che, in tali ipotesi, il Tribunale avrebbe dovuto notificare il decreto di fissazione dell'udienza al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, in combinato disposto con l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Non risultando dagli atti alcuna notificazione al difensore, il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
Richiesto come norma di riferimento per le notificazioni: il ricorso deduce inosservanza dei commi richiamati (in particolare l'obbligo di notificazione al difensore in caso di irreperibilità). La Corte evidenzia la rilevanza della disciplina sulle notificazioni per tutelare il diritto di difesa.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, quando sia evidente l'inidoneità del domicilio dichiarato o eletto, le notificazioni devono essere effettuate mediante consegna al difensore; obbligo che il Tribunale avrebbe dovuto osservare prima di definire il procedimento.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Estende al procedimento sulle misure alternative le disposizioni dell'art. 161. La Corte lo utilizza per confermare l'obbligo di notificare al difensore in caso di inidoneità del domicilio.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 26334 del 11/04/2023 (Souki)
Richiamata per affermare che l'inammissibilità delle misure alternative consegue all'omessa dichiarazione o elezione di domicilio, non alla sola mancata attualità della dichiarazione; cioè l'onere formale di indicare un domicilio valido è rilevante.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 15137 del 03/03/2011 (Marku)
Ulteriore precedente che distingue tra omissione di dichiarare/ eleggere domicilio e obsolescenza della dichiarazione; utilizzato per delimitare le conseguenze processuali della mancata notificazione.
Massime di principio
- Se il domicilio dichiarato risulta inequivocabilmente inidoneo (per esempio perché il condannato è iscritto all'AIRE e residente all'estero), il giudice deve adottare modalità alternative di notificazione, in particolare notificare al difensore, prima di decidere in assenza dell'interessato.
- La mancata conoscenza della data dell'udienza per effetto di una notificazione errata può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio quando non sia stata effettuata la notificazione al difensore come previsto dalle norme vigenti.
- L'inammissibilità delle misure alternative deriva dall'omessa dichiarazione o elezione di domicilio, non dalla semplice mancata attualità della dichiarazione; tuttavia, una dichiarazione di domicilio ormai inidonea impone al giudice di provvedere alla notificazione al difensore.
- Prima di definire una domanda di misure alternative in contumacia, il tribunale deve verificare e documentare che le modalità di notificazione obbligatorie siano state correttamente eseguite; l'assenza di tale verifica è motivo di annullamento.
- Quando emergono elementi dagli atti (es. accertamenti delle forze dell'ordine) che attestano il trasferimento all'estero o l'irreperibilità, il giudice non può limitarsi al rigetto per assenza ma deve attivare le procedure di notificazione al difensore e, se necessario, fissare nuovamente l'udienza.
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