Cassazione Penale, Sentenza n. 33635/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (15/12/2022) che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del G.I.P. (12/12/2019) che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) omessa valutazione di circostanze nuove e sopravvenute idonee a mutare il quadro cautelare (in particolare la posizione del coimputato Pugliese, per il quale la Cassazione aveva annullato un provvedimento); 2) illegittima valorizzazione dei fatti relativi al tentato omicidio e all'accoltellamento subiti dal ricorrente; 3) mancata considerazione dell'assenza di "investitura formale" e della mancata realizzazione di un "reato-fine"; 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e mancata valutazione della possibilità di adottare i domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale del riesame, che ha considerato globalmente gli elementi indiziari, valorizzando in particolare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che collegano il ricorrente al clan Pugliese-Cassalora e all'attività di spaccio. I fatti del tentato omicidio e dell'accoltellamento sono stati considerati elementi "ultronei e accessori" ma non l'unica base della misura; la decisione su posizioni di altri coimputati in procedimenti distinti non costituisce automaticamente "fatto nuovo" capace di rimuovere il giudicato cautelare. Quanto alle esigenze cautelari, ricordato il principio della presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.), il giudice non è tenuto a provare positivamente la pericolosità se sussistono gravi indizi e non emergono elementi che dimostrino la cessazione stabile dei rapporti con l'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Viene richiamata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato di associazione di tipo mafioso: il giudice deve indicare i gravi indizi e può ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo che dall'istruttoria emerga che l'associato abbia stabilmente reciso i rapporti con l'organizzazione
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali; applicata per la condanna alle spese
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla sentenza; la Corte manda gli atti per l'esecuzione delle formalità post-sentenza
Legge n. 47 del 2015
Richiamata in relazione alla novella che ha inciso sulla presunzione relativa di pericolosità sociale collegata al reato associativo: la modifica normativa conferisce rilievo alla possibilità di superare la presunzione solo dimostrando la recisione stabile dei legami con l'organizzazione
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000; Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020; Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999; Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018)
Principi applicati: la Corte ricorda che il giudice delle misure cautelari deve valutare globalmente gli elementi indiziari (non in modo atomistico), che la revisione di posizioni di altri imputati non costituisce automaticamente "fatto nuovo" idoneo a superare un giudicato cautelare, e che per la partecipazione a mafia non è necessaria la prova di specifici atti esecutivi ma è sufficiente il ruolo di componente; inoltre viene richiamata la giurisprudenza sul limite dell'onere argomentativo del giudice cautelare rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La valutazione della gravità degli indizi per misure cautelari deve essere complessiva: il giudice somma e confronta tutti gli elementi disponibili e non valuta ciascun elemento separatamente in modo atomistico
- Decisioni o valutazioni favorevoli a coimputati in procedimenti distinti non producono automaticamente effetti sulla misura cautelare di un altro indagato: non costituiscono di per sé "fatto nuovo" idoneo a rimuovere il giudicato cautelare
- Per il reato di associazione mafiosa vige una presunzione relativa di pericolosità; per superarla l'imputato deve dimostrare di avere stabilmente reciso i rapporti col sodalizio
- Il giudice di merito non è obbligato a dimostrare positivamente la pericolosità dell'indagato se esistono gravi indizi e non sono prodotti elementi che li neutralizzino; l'onere probatorio di "prova positiva" ricorre solo se l'imputato dimostra di aver definitivamente cessato i rapporti con l'organizzazione
- Fatti accessori o ultronei rispetto al quadro indiziario (es. lesioni subite o tentato omicidio) possono essere valutati come elementi secondari: la loro eventuale esclusione non infirma necessariamente la misura se restano altri indizi ritenuti rilevanti
- In sede di legittimità (Cassazione) il controllo si concentra sull'adeguatezza e congruenza della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni logici e giuridici; se la motivazione risulta coerente il ricorso viene dichiarato inammissibile
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