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Sentenza

Sentenza n. 1732/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 343/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza n. 343/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 343/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il loro difensore ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva dato integrale esecuzione alla sentenza, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accertato che le pretese dei ricorrenti erano state interamente soddisfatte nelle more del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, qualificata come parte virtualmente soccombente, e liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta dall'Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio

    Il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente secondo quanto previsto dalla legge, soltanto se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata risulta completamente soddisfatta.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'adempimento dell'Amministrazione, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico quale parte virtualmente soccombente.
  • La distrazione delle spese a favore dei difensori è pronunciabile quando questi ultimi si dichiarano antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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