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Sentenza

Sentenza n. 3654/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 539/2024 pubblicata in data 24.06.2024

Giustizia amministrativa202504555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva ordinato l'attribuzione della carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, del valore di euro 500,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 539/2024, pubblicata il 24 giugno 2024, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di euro 500,00. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata eseguita. L'Amministrazione non ha sollevato eccezioni in ordine all'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l'adempimento dell'Amministrazione. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire la pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza prima della definizione del giudizio e la parte interessata dichiara di essere stata soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • La distrazione delle spese in favore dei difensori è ammessa quando questi ultimi si dichiarano antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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