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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione della segnalazione sulle canne fumarie e atti istruttori relativi alla verifica degli impianti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 gennaio 2022 con cui il Comune ha escluso la necessità di adottare misure repressive per la presunta violazione dell’art. 96 del Regolamento edilizio comunale, chiedendo anche che l’amministrazione fosse condannata a imporre l’adeguamento di due canne fumarie collocate sulla sua terrazza e al servizio anche dell’unità dei proprietari confinanti. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 96 del Regolamento edilizio, del Regolamento tipo regionale e della norma UNI 10683:2012, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento ed erroneità dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che le canne fumarie avrebbero dovuto superare di almeno un metro il colmo del tetto della soffitta e risultare più alte delle finestre poste a distanza inferiore a dieci metri; ha contestato che il Comune assumesse come riferimento il terrazzo piano anziché il colmo della copertura della soffitta, nonché la ricostruzione secondo cui quest’ultima sarebbe stata inaccessibile e priva di aperture. Ha inoltre sostenuto che la verifica degli impianti di riscaldamento fosse inconferente rispetto alla segnalazione e che l’amministrazione dovesse ordinare l’adeguamento, anche perché le canne fumarie sono inserite in un’unica opera muraria e le emissioni le cagionerebbero disagi. Ha infine domandato un ordine giudiziale di facere a carico del Comune.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l’immobile e le canne fumarie fossero stati realizzati in conformità al titolo edilizio originario; pertanto non sussisteva un abuso edilizio che consentisse al Comune di ingiungere modifiche dello stato dei luoghi. Ha inoltre osservato che era ormai decorso il termine per l’eventuale esercizio dell’autotutela sul titolo, considerato che l’edificio risale al 1999. Pur rilevando che il provvedimento comunale aveva affermato erroneamente che la soffitta non fosse accessibile, il TAR ha ritenuto che tale inesattezza non mutasse la sostanza della decisione comunale: la soffitta non era abitabile secondo il titolo originario e non lo era neppure dopo l’ampliamento autorizzato nel 2020. La tutela contro eventuali emissioni intollerabili e per ottenere la collaborazione dei proprietari confinanti all’esecuzione dei lavori spettava al giudice ordinario, non potendo il Comune imporre ai privati di consentire l’intervento in una controversia priva di risvolti pubblicistici. La ricorrente aveva peraltro ottenuto il permesso di costruire n. 11/2020, che le consentiva di ampliare la soffitta e innalzare le canne fumarie; eventuali ostacoli dei controinteressati avrebbero dovuto essere fatti valere davanti al giudice ordinario. La domanda di annullamento e quella di condanna a un facere non sono state accolte. Nessuna statuizione sulle spese, essendo le parti intimate rimaste contumaci.

Norme richiamate

  • art. 96 del Regolamento edilizio comunale

    Per cui, anche se nel provvedimento impugnato si afferma erroneamente che la soffitta non era accessibile, dal punto di vista sostanziale il Comune ha voluto semplicemente ribadire che le canne fumarie erano state realizzare in conformità del titolo, evidentemente perché a suo tempo si era ritenuto sufficiente prevedere l’altezza delle canne fumarie tenendo conto dell’altezza del colmo dell’edificio (ossia della terrazza), senza considerare la soffitta non abitabile.

    La decisione non riconosce una violazione dell’art. 96 del Regolamento edilizio idonea a fondare un potere repressivo comunale: le canne fumarie risultavano conformi al titolo edilizio originario e la soffitta non abitabile non era stata assunta come riferimento per la loro altezza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Oltre al fatto che non si era in presenza di alcun abuso, in ogni caso era ormai ampiamente decorso il termine per un eventuale esercizio del potere di autotutela, anche ai sensi dell’art. 39 del T.U. n. 380/2001, visto che l’immobile è stato costruito nel 1999.

    Il Comune non poteva più intervenire in autotutela sul titolo edilizio originario, essendo ampiamente decorso il termine applicabile in relazione a un immobile costruito nel 1999.

  • art. 39 d.P.R. 380/2001

    Oltre al fatto che non si era in presenza di alcun abuso, in ogni caso era ormai ampiamente decorso il termine per un eventuale esercizio del potere di autotutela, anche ai sensi dell’art. 39 del T.U. n. 380/2001, visto che l’immobile è stato costruito nel 1999.

    Il potere di annullamento o intervento in autotutela sul titolo edilizio non era più esercitabile, essendo trascorso il termine rilevante rispetto alla costruzione realizzata nel 1999.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata in relazione alla trattazione in udienza straordinaria di smaltimento; il provvedimento non ne ricava una regola sostanziale o processuale ulteriore.

Massime di principio

  • Quando un manufatto è stato realizzato in conformità al titolo edilizio originario e non sussiste difformità edilizia, il Comune non può adottare misure repressive edilizie per imporne la modifica.
  • Le controversie tra privati sulle emissioni e sulla possibilità di eseguire lavori su beni o parti comuni, in assenza di un rischio per la pubblica incolumità o di altro concreto risvolto pubblicistico, non attribuiscono al Comune il potere di imporre a un privato di consentire l’intervento; la tutela va richiesta al giudice ordinario.
  • Se il privato ha già ottenuto un titolo edilizio che consente di realizzare l’intervento necessario a superare la situazione contestata, l’amministrazione non è tenuta a imporre ai terzi di collaborare all’esecuzione dei lavori quando la controversia riguarda rapporti privatistici.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaRiparto di giurisdizione

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