Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07847/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da tre atti di irrogazione di sanzioni emessi nei confronti di un soggetto ritenuto dall'Ufficio amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, per violazioni tributarie commesse dalla società negli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017. Le sanzioni erano collegate a dichiarazioni annuali ritenute fraudolente ai fini IVA, IRES e IRAP, con utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti e omessa tenuta delle scritture contabili. In primo e secondo grado i ricorsi erano stati respinti. In Cassazione il contribuente proponeva un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse omessa/apparente/perplessa: la Corte territoriale avrebbe richiamato correttamente il principio per cui, in presenza di amministratore di fatto, le sanzioni dovrebbero colpire la persona giuridica salvo società mera cartiera, ma non avrebbe poi spiegato in concreto perché la società fosse una fictio/società schermo e perché dovesse essere disapplicato l'art. 7 del d.l. 269/2003. Il ricorrente ha anche chiesto un rinvio della decisione in ragione di una sentenza penale assolutoria intervenuta nelle more, ma la richiesta è stata respinta perché non si trattava di sentenza irrevocabile e l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000 non introduce una sospensione del giudizio tributario in attesa dell'esito penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che è contraddittorio denunciare insieme omessa pronuncia e motivazione apparente, perché o la pronuncia manca del tutto, oppure esiste ma è censurabile per apparenza. Nel merito ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva il fatto decisivo: il giudizio riguardava sanzioni per violazioni tributarie attribuite al ricorrente quale amministratore di fatto, in relazione a una società dichiaratamente fittizia, già definitivamente accertata nei giudizi sui tributi. La Corte territoriale aveva richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 7 del d.l. 269/2003 non si applica alle società cartiere, poiché viene meno la ratio di imputare le sanzioni solo alla persona giuridica; in tale ipotesi torna applicabile la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice dell'illecito. La motivazione è stata ritenuta idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico, e quindi conforme al minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato. Poiché la decisione è stata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese e all'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui la motivazione apparente o l'omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è evocabile solo se il giudice omette di pronunciare su una domanda o eccezione effettivamente proposta

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve essere esistente e percepibile; la sua mancanza o apparenza integra nullità della sentenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    strumento di definizione accelerata del ricorso che, in caso di conformità tra proposta e decisione finale, può giustificare la condanna per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    consente la condanna della parte che abbia tenuto una condotta processuale abusiva o infondata, con liquidazione di una somma equitativa

  • art. 21-bis d.lgs. 74/2000

    non introduce una sospensione del giudizio tributario in attesa della definizione del processo penale; opera solo a fronte di una sentenza irrevocabile di assoluzione

  • art. 20 d.lgs. 74/2000

    Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

    esclude la sospensione del processo tributario per la pendenza del giudizio penale sui medesimi fatti

  • art. 7 d.l. 269/2003

    la regola della riferibilità delle sanzioni alla sola persona giuridica non opera quando la società sia una mera cartiera o schermo fittizio per l'illecito personale dell'amministratore di fatto

  • artt. 5, 7, 9 e 16 d.lgs. 472/97

    sono le disposizioni sanzionatorie applicate agli illeciti tributari contestati

Massime di principio

  • La denuncia cumulativa di omessa pronuncia e di motivazione apparente è logicamente incompatibile quando la censura investe la stessa esistenza della decisione sul punto: o il giudice ha deciso, e allora può porsi un problema di apparenza della motivazione, oppure non ha deciso, e allora si discute di omessa pronuncia.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia concisa o non condivisibile, essendo richiesto solo il minimo costituzionale della giustificazione della decisione.
  • Nel processo tributario le sanzioni possono essere irrogate alla persona fisica che abbia agito quale amministratore di fatto di una società fittizia o cartiera, perché in tale ipotesi non opera la regola speciale che concentra la sanzione sulla persona giuridica.
  • La sospensione del giudizio tributario non può essere disposta per la sola pendenza del processo penale sui medesimi fatti; l'effetto della sentenza penale assolutoria invocata opera solo nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina speciale, che richiede una decisione irrevocabile.
  • Quando la Corte decide in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la disciplina della responsabilità aggravata per condotta processuale non giustificata, con condanna a una somma ulteriore oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.