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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31204/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa edile)

La controversia

La controversia nasce da due procedimenti tra le stesse parti aventi ad oggetto la restituzione di somme pagate in esecuzione di un precedente decreto ingiuntivo poi revocato. In un primo procedimento, l'impresa edile aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di lavori asseritamente commissionati; successivamente quel decreto era stato revocato dal Tribunale, con esclusione dell'esistenza del contratto di appalto. Nelle more, la parte ingiunta aveva già versato le somme, e aveva poi proposto in appello una domanda di restituzione di identico contenuto. In un secondo procedimento, l'impresa edile aveva proposto opposizione contro un ulteriore decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per la restituzione delle stesse somme. Il Tribunale, ritenendo la litispendenza con il giudizio pendente in appello, aveva revocato il decreto opposto. Con il regolamento necessario di competenza, la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che il giudizio richiamato dal Tribunale si era nel frattempo già concluso con sentenza passata in giudicato, sicché non poteva parlarsi di litispendenza ma il Tribunale avrebbe dovuto decidere nel merito, tenendo conto del giudicato favorevole sulla domanda di restituzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse priva di interesse, perché la ricorrente non contestava l'identità della domanda di restituzione posta a base della litispendenza, ma solo la sopravvenuta formazione del giudicato nel diverso procedimento: in ogni caso, però, proprio l'identità della domanda e l'esistenza del giudicato avrebbero comunque imposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con identico risultato pratico. La Corte ha inoltre escluso che l'interesse potesse desumersi dalla sola condanna alle spese, poiché il relativo capo non era stato specificamente impugnato, né direttamente né in via mediata. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza presuppone l'identità della domanda tra i due giudizi; tuttavia la censura è inammissibile se, anche a voler accogliere la tesi del ricorrente, non potrebbe conseguirne un risultato pratico diverso da quello già ottenuto.

  • art. 100 c.p.c.

    L'impugnazione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale; non è ammissibile la censura che, anche se fondata, non incide sulle domande o eccezioni e mira a una pronuncia priva di utilità pratica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio dedotto è stato prospettato come violazione delle norme processuali sulla litispendenza, ma la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse alla sua deduzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Una censura processuale è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se accolta, non potrebbe produrre una decisione diversa da quella già adottata o comunque un'utilità concreta per il ricorrente.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'interesse deve essere attuale e specifico: non basta che l'accoglimento possa riflettersi indirettamente su un capo accessorio, come le spese, se tale capo non è stato autonomamente o comunque espressamente devoluto.
  • La deduzione della litispendenza o del giudicato deve essere valutata in relazione al risultato pratico della causa: se la pretesa è identica e il suo accoglimento o rigetto conduce comunque alla medesima statuizione sostanziale, il ricorso non è sorretto da interesse utile.
  • L'esistenza di un giudicato favorevole sulla stessa domanda può rendere superflua la censura sulla litispendenza, se la decisione finale resta comunque la revoca del decreto ingiuntivo per già intervenuto riconoscimento definitivo del diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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