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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23291/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 3 novembre 1982 con la quale alcuni comproprietari di un fondo avrebbero costituito, a favore dei proprietari del fondo vicino, una servitù di distanza per l’edificazione. Una delle comproprietarie del fondo gravato, coniuge di uno dei stipulanti e in regime di comunione legale, non aveva partecipato né prestato consenso all’atto. Dopo una prima sentenza d’appello che aveva dato rilievo alla sua qualità di litisconsorte pretermessa, la comproprietaria agiva per far dichiarare l’inesistenza della servitù e l’invalidità, inefficacia o nullità della scrittura privata; in via riassunta chiedeva anche la regolarità del proprio fabbricato rispetto alle distanze legali. I vicini proponevano ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che la domanda della controparte fosse in realtà solo di accertamento dell’inesistenza della servitù e non di annullamento ex art. 184 c.c., e dunque non soggetta al relativo termine di decadenza; dall’altro, che in ogni caso la comproprietaria avesse avuto legale conoscenza dell’atto e che il termine annuale dovesse decorrere, al più, dalla trascrizione del pignoramento del 1998 connesso all’esecuzione della precedente sentenza, così rendendo tardiva l’azione. I ricorrenti deducevano inoltre nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell’art. 184 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di carenza di interesse e tutte le eccezioni di rito sollevate dai controricorrenti, ma ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha confermato che la domanda proposta dalla comproprietaria era sostanzialmente riconducibile all’azione di annullamento prevista dall’art. 184 c.c., poiché mirava a far dichiarare l’invalidità di un atto dispositivo compiuto dal coniuge senza il suo consenso. Ha quindi condiviso la conclusione della Corte d’appello circa la tempestività dell’azione, osservando che il termine annuale non poteva decorrere dalla mancata trascrizione dell’atto, né dalla sola trascrizione del pignoramento, non essendo questo equipollente alla conoscenza legale dell’atto costitutivo della servitù; sarebbe stata necessaria la notificazione dell’atto o una sua trascrizione idonea a renderlo opponibile. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato come base dell’opposizione di terzo ordinaria proposta dalla comproprietaria pretermessa

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per la rimessione della causa al giudice di primo grado dopo l’accoglimento dell’opposizione di terzo

  • art. 184 c.c.

    l’atto compiuto da un coniuge in comunione legale senza il consenso dell’altro è assoggettato alla relativa azione di annullamento e al termine annuale di decadenza, che decorre solo nei modi legalmente rilevanti

  • art. 1059 c.c.

    è richiamato per escludere che l’atto compiuto da uno solo dei comunisti produca effetti costitutivi della servitù nei confronti degli altri partecipanti alla comunione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti come vizio di ultrapetizione, ma ritenuto insussistente dalla Corte

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nell’eccezione preliminare di difetto di interesse, respinta perché permaneva un interesse concreto all’accertamento della validità del contratto

  • art. 366, comma 1, nn. 3), 4) e 6), c.p.c.

    le relative eccezioni di inammissibilità sono state respinte perché il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La domanda con cui il coniuge non consenziente chiede di far valere l’inefficacia o invalidità di un atto dispositivo compiuto dall’altro coniuge in comunione legale va qualificata in base alla sua sostanza come azione soggetta all’art. 184 c.c., anche se formulata con espressioni diverse da "annullamento".
  • Il termine annuale previsto per impugnare l’atto compiuto senza consenso decorre solo da un momento che assicuri una conoscenza giuridicamente rilevante dell’atto, non essendo sufficiente un riferimento indiretto a un diverso atto o a vicende esecutive estranee al titolo impugnato.
  • La sola trascrizione di un pignoramento fondato su un titolo diverso non equivale, di per sé, alla trascrizione o notificazione dell’atto dispositivo necessario a far decorrere la decadenza dell’art. 184 c.c.
  • In tema di comunione legale, l’atto costitutivo di un vincolo reale concluso da uno solo dei contitolari non è opponibile agli altri partecipanti che non vi abbiano preso parte o prestato consenso.
  • Ai fini dell’interesse a impugnare, sussiste interesse attuale al ricorso quando la decisione richiesta può incidere sulla validità del titolo giuridico e quindi su ulteriori iniziative o pretese conseguenziali, anche se alcuni effetti pratici della precedente statuizione siano nel frattempo divenuti definitivi.

Come è indicizzato

MaterieServitùUnioni civili e convivenzeImpugnazioni
RamiDiritti realiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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