Sentenza n. 21/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 937 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del provvedimento comunicato alla ricorrente il 27 giugno 2025, con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione e l'esclusione della ricorrente in relazione al Lotto 4 – Area Ravenna– CIG n. B464B5E0D4 nell'ambito della procedura di gara svolta da Hera S.p.A. per l’affidamento di prestazioni connesse al servizio di pulizia manutentiva di canalizzazioni, fosse biologiche, sollevamenti fognari e trasporto reflui da svolgersi presso gli impianti di depurazione e acquedotto nonché per il servizio di autospurgo per la pulizia manutentiva di reti ed impianti fognari, pozzetti, griglie stradali ed interventi straordinari a chiamata da svolgersi in pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nel territorio gestito da Hera S.p.A., per il periodo di 4 anni, RdO n. R24_8883, del verbale di esito negativo delle verifiche tecniche sui mezzi in disponibilità di Castiglia S.r.l. comunicato il 10 giugno e degli allegati al predetto verbale, della nota prot. gen. n. 0048960/25 con cui l’esito negativo delle verifiche è stato comunicato alla ricorrente, nonché del provvedimento, non noto in quanto menzionato solo de relato, con cui è stata dichiarata infruttuosa la gara per il Lotto 4 – Area Ravenna, stante l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e di esclusione della ricorrente e del provvedimento di esito negativo delle verifiche sui mezzi della stessa, e per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non noto, con riserva di proporre motivi aggiunti, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante ripristino dell'ammissione e aggiudicazione dell'offerta della ricorrente, che dichiara di voler subentrare a qualsivoglia eventuale contratto per l'affidamento del servizio che dovesse essere medio tempore stipulato da Hera per l'affidamento del servizio per cui è causa, previa declaratoria della sua nullità e/o inefficacia, con riserva di proporre, in subordine, separata azione risarcitoria per equivalente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Venturi Autospurghi s.r.l. Franco Venturi: - per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e precisamente: a) del provvedimento comunicato alla ricorrente il 27.06.2025, con cui è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della Castiglia srl e l’esclusione della stessa dalla procedura di gara in relazione al Lotto 4 – Area di Ravenna; b) del verbale di esito negativo delle verifiche tecniche sui mezzi della Castiglia srl comunicato alla stessa il 10.06.2025 e degli allegati al predetto verbale; c) della nota prot. n. 0048960/25 con cui l’esito negativo della verifica è stato comunicato alla ricorrente principale; d) del provvedimento prot. n. MC/gc/sl, notificato a mezzo pec tramite l’area “Messaggi” del portale Hera_Pro in data 27.06.2025 di comunicazione dell’esito infruttuoso della gara; nella misura in cui non dispongono l’esclusione della Castiglia srl dalla procedura di gara per mancanza o difetto dei requisiti richiesti in fase di offerta ai fini della partecipazione; nonché e) del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Castiglia prot n. MC/GC/sl, a firma del Responsabile Acquisti Operations e Logistica, Ing. Michele Corradini, caricato sul portale in data 14.03.2025 e comunicato in pari data; f) dei verbali di gara n. 1 del 28.01.2025, n. 2 del 28.01.2025 e del 03-06-13-14.02.2025, n. 3 del 14-25-28.02.2025; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; sempre nella misura in cui non dispongono l’esclusione della Castiglia srl dalla procedura di gara per mancanza o difetto dei requisiti richiesti in fase di offerta ai fini della partecipazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale: del bando pubblicato sulla piattaforma di pubblicità a valore legale ANAC il 30.09.2025 e sulla GUUE il 29.09.2025, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, di tutti gli allegati ed atti costituenti la lex specialis della procedura aperta di gara indetta da Hera S.p.A. "per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l’affidamento di prestazioni connesse al servizio di pulizia manutentiva di canalizzazioni, fosse biologiche, sollevamenti fognari e trasporto reflui da svolgersi presso gli impianti di depurazione e acquedotto nonché per il servizio di autospurgo per la pulizia manutentiva di reti ed impianti fognari, pozzetti, griglie stradali ed interventi straordinari a chiamata da svolgersi in pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nel territorio gestito da Hera S.p.A.- Area Ravenna, per il periodo di 39 mesi, con decorrenza indicativamente dal 01/02/2026 al 30/04/2029.Tender T25_12397. RdO n. R25_13766- CIG n. B8650D112D", dei chiarimenti, del (non noto) provvedimento di indizione, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non noto, nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo. nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante ripristino dell'ammissione e aggiudicazione dell'offerta della ricorrente, che dichiara di voler subentrare a qualsivoglia eventuale contratto per l'affidamento del servizio che dovesse essere medio tempore stipulato da Hera per l'affidamento del servizio per cui è causa, previa declaratoria della sua nullità e/o inefficacia, con riserva di proporre, in subordine, separata azione risarcitoria per equivalente. quanto al ricorso n. 1139 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della comunicazione di gara infruttuosa prot. n. MC/gc/sl, notificata a mezzo pec tramite l'area "Messaggi" del portale Hera_Pro in data 27.06.2025, con cui Hera spa, all'esito della verifica di congruità tra quanto richiesto agli artt. 39 e 41 del Capitolato Speciale d'Appalto ed i mezzi messi a disposizione dal RTI ricorrente, ha espresso esito negativo dichiarando infruttuosa la gara per il lotto 4 - Area di Ravenna; b) del verbale di esame dei documenti tecnici ai fini della comprova dei requisiti, comunicato anch'esso in data 27.06.2025 unitamente alla comunicazione di gara infruttuosa; c) delle schede valutative allegate al verbale di esame dei documenti tecnici ai fini della comprova dei requisiti, comunicate -in uno con il citato verbale- sempre in data 27.06.2025; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Castiglia s.r.l.: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e precisamente: a) della comunicazione di gara infruttuosa prot. n. MC/gc/sl, notificata a mezzo pec tramite l’area “Messaggi” del portale Hera_Pro in data 27.06.2025, con cui Hera spa, all’esito della verifica di congruità tra quanto richiesto agli artt. 39 e 41 del Capitolato Speciale d’Appalto ed i mezzi messi a disposizione dal RTI ricorrente principale, ha espresso esito negativo dichiarando infruttuosa la gara per il lotto 4 – Area di Ravenna; b) del verbale di esame dei documenti tecnici ai fini della comprova dei requisiti, comunicato anch’esso in data 27.06.2025 unitamente alla comunicazione di gara infruttuosa; c) delle schede valutative allegate al verbale di esame dei documenti tecnici ai fini della comprova dei requisiti, comunicate -in uno con il citato verbale- sempre in data 27.06.2025; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto", tutti in parte qua, nella misura in cui non dispongono l’esclusione dalla procedura di gara del costituendo raggruppamento di cui è mandataria la ricorrente principale per i motivi esposti in diritto, nonché, in parte qua, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, caricato sul portale in data 14.03.2025 e comunicato in pari data, di tutti i verbali di gara, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non noto, tutti relativamente all'illegittima ammissione e valutazione dell'offerta per il lotto 4 del costituendo raggruppamento di cui è mandataria la ricorrente principale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale: a) dell’avviso pubblicato in data 29.09.2025, avente ad oggetto “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l’affidamento di prestazioni connesse al servizio di pulizia manutentiva di canalizzazioni, fosse biologiche, sollevamenti fognari e trasporto reflui da svolgersi presso gli impianti di depurazione e acquedotto nonché per il servizio di autospurgo per la pulizia manutentiva di reti ed impianti fognari, pozzetti, griglie stradali ed interventi straordinari a chiamata da svolgersi in pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nel territorio gestito da Hera S.p.A. per il periodo di 39 mesi, con decorrenza indicativamente dal 01.02.20216 al 30.04.2029”, TENDER t25_12397, RDO n. R25_13766, LOTTO 1 – Area Ravenna, CIG B8650D112D (doc. 30); b) del relativo disciplinare di gara TENDER t25_12397, RDO n. R25_13766, LOTTO 1 – Area Ravenna, CIG B8650D112D (doc. 31); c) del relativo Capitolato Speciale d’Appalto REV. 0 del 30.07.2025 (doc. 32); d) della presupposta determina di indizione della nuova gara, di estremi non conosciuti ed ove esistente; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto; oltre che per l’annullamento: degli atti già gravati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca dell'aggiudicazione, esclusione delle concorrenti e dichiarazione di gara infruttuosa per il lotto 4 della procedura relativa ai servizi di autospurgo, nonché atti di indizione della nuova gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorsi, riuniti per connessione, riguardavano una procedura aperta suddivisa in lotti per l'affidamento di servizi di pulizia manutentiva e autospurgo. Castiglia, aggiudicataria del lotto 4, ha impugnato la revoca dell'aggiudicazione e la propria esclusione, sostenendo che i mezzi offerti fossero funzionalmente e prestazionalmente equivalenti a quelli prescritti dal capitolato, che la stazione appaltante avesse omesso una adeguata istruttoria e motivazione, violato le garanzie partecipative, il principio di equivalenza, il principio del risultato e il legittimo affidamento, nonché esercitato illegittimamente il potere di revoca. Venturi Autospurghi, seconda classificata, ha impugnato la dichiarazione di gara infruttuosa e la propria esclusione, sostenendo che la disponibilità e l'adeguamento dei mezzi potessero essere dimostrati dopo l'aggiudicazione, che le difformità fossero lievi e comunque superabili mediante il principio di equivalenza, e che fossero stati violati motivazione, istruttoria, partecipazione, favor partecipationis, principio del risultato e legittimo affidamento. Entrambe le imprese hanno inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la nuova procedura di gara, deducendo vizi derivati e autonomi, tra cui la violazione della par condicio, l'illegittimo ampliamento della platea dei concorrenti e la lesione dell'affidamento derivante dalla prima gara. Sono stati proposti anche ricorsi incidentali diretti a ottenere l'esclusione dell'altra concorrente.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e ha esaminato prioritariamente i ricorsi principali, ritenendo infondati entrambi. La lex specialis qualificava come obbligatorie le caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature minime e imponeva che i mezzi dichiarati disponibili ai fini dell'offerta fossero già disponibili e conformi al momento della presentazione dell'offerta. La previsione secondo cui le caratteristiche dell'art. 41 del capitolato avevano carattere rappresentativo non le rendeva meramente orientative, ma descriveva il riferimento tecnico minimo, ferma la verifica della funzionalità. Quanto a Castiglia, il giudice ha ritenuto non equivalenti difformità significative relative a diametro dei tubi, potenza di aspirazione, capacità dei serbatoi e larghezza dei mezzi; il giudizio tecnico della stazione appaltante è stato ritenuto adeguatamente motivato e non manifestamente illogico, sicché non poteva essere sostituito da una diversa valutazione giudiziale. Il principio del risultato non consentiva di derogare ai requisiti minimi chiari della lex specialis. La revoca dell'aggiudicazione era giustificata dall'interesse pubblico a non mantenere un'aggiudicazione incompatibile con la legge di gara. Sono state respinte anche le censure partecipative: il preavviso di rigetto non si applica alle procedure concorsuali e il soccorso istruttorio non può sanare la mancanza di requisiti di partecipazione; inoltre le difformità risultavano documentalmente accertate. Quanto a Venturi, il TAR ha escluso che i mezzi potessero essere adeguati dopo l'aggiudicazione, distinguendo i requisiti di partecipazione, necessari al momento dell'offerta, dai requisiti di esecuzione. Anche per tale concorrente non sussistevano equivalenze dimensionali, tecnologiche o prestazionali; la produzione successiva di contratti di noleggio e di vendita/installazione non poteva modificare o integrare l'offerta originaria. La stazione appaltante poteva verificare in ogni momento la conformità dei mezzi dichiarati. I motivi aggiunti contro la nuova gara sono stati respinti: la prima procedura era risultata infruttuosa per carenza di offerte valide, non sussisteva un legittimo affidamento delle concorrenti e la modifica dei requisiti era ragionevolmente volta ad ampliare il confronto concorrenziale dopo la scarsa partecipazione. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza del rigetto dei ricorsi principali. Castiglia e Venturi sono state condannate ciascuna al pagamento di 5.000 euro di spese in favore di Hera; spese compensate nei rapporti reciproci.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Richiamato in tema di principio di equivalenza delle specifiche tecniche, ritenuto non idoneo a consentire la modifica postuma dell'offerta o il superamento di difformità sostanziali.
art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023
La fornitura di informazioni false o fuorvianti, anche per negligenza, potenzialmente rilevanti per esclusione, selezione o aggiudicazione può rilevare come grave illecito professionale.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato opera come criterio interpretativo in presenza di ambiguità della lex specialis, ma non consente di derogare a requisiti minimi chiari né di ammettere un concorrente privo delle caratteristiche essenziali richieste.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Il dovere di buona fede nelle procedure di gara grava anche sui concorrenti; l'indicazione di mezzi non conformi può costituire comportamento contrario a tale dovere.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla revoca dell'aggiudicazione, senza che il giudice ne faccia una specifica applicazione autonoma.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La carenza dei requisiti minimi prescritti dalla lex specialis integra una ragione di interesse pubblico idonea a sostenere il riesame e la revoca dell'aggiudicazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non si applica nell'ambito delle procedure concorsuali.
artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990
Le censure di difetto di motivazione, istruttoria e partecipazione sono state respinte poiché le difformità risultavano documentalmente accertate e non era necessario un ulteriore confronto partecipativo.
Massime di principio
- Quando la lex specialis qualifica come minime e obbligatorie determinate caratteristiche tecniche dei mezzi necessari all'esecuzione di un appalto, tali caratteristiche costituiscono requisiti di partecipazione e devono essere possedute già al momento della presentazione dell'offerta, salvo diversa e chiara previsione della legge di gara.
- La clausola di equivalenza delle specifiche tecniche consente di offrire soluzioni funzionalmente equivalenti, ma non permette di sostituire o modificare postumamente i mezzi indicati nell'offerta, né di superare difformità sostanziali riguardanti dimensioni, potenza, capacità o caratteristiche tecnologiche essenziali.
- Il giudizio della stazione appaltante sull'equivalenza tecnica è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione tecnica.
- Il principio del risultato non consente di disapplicare requisiti minimi chiari della lex specialis: l'ammissione o l'aggiudicazione in favore di un concorrente privo delle caratteristiche essenziali richieste sarebbe essa stessa contraria al risultato perseguito dalla stazione appaltante.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire o sostituire requisiti di partecipazione mancanti, né per modificare l'offerta tecnica dopo la scadenza del termine di presentazione; i requisiti di esecuzione, di regola, rilevano nella fase contrattuale, mentre i requisiti di partecipazione devono sussistere al momento dell'offerta.
- La dichiarazione di una gara infruttuosa per mancanza di offerte valide e l'indizione di una nuova procedura non ledono un legittimo affidamento dei concorrenti nella conservazione della prima gara; la stazione appaltante può modificare ragionevolmente i requisiti per ampliare il confronto concorrenziale, purché operi nel rispetto della lex specialis e dei principi di buon andamento e risultato.
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