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Ordinanza

Ordinanza n. 445/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dei provvedimenti del 4 settembre 2025 con i quali Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo ha attribuito ai professori Antonio Interrante e Tiziana Amorelli il solo incarico annuale su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025_2026 presso l'Istituto Superiore “Ettore Majorana” di Seriate (BG), anziché il posto di ruolo precedentemente accantonato (docc.9 e 10) - dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo, del 18 agosto 2025, con il quale l'Ufficio Scolastico di Bergamo ha ritenuto di applicare ai Docenti Antonio Interrante e Tiziana Amorelli l'art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106 limitatamente al consolidamento della posizione in GPS e non all'attribuzione del ruolo precedentemente accantonato, - della Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 140431 del 20 giugno 2025 nella parte in cui non prevede che lo scioglimento della riserva per conseguimento del TFA Italiano comporti l'attribuzione dell'incarico in ruolo precedentemente accantonato; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202513209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti che hanno attribuito ai ricorrenti un incarico annuale su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, anziché il posto di ruolo precedentemente accantonato, nonché atti presupposti e circolare ministeriale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti del 4 settembre 2025 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo ha attribuito loro il solo incarico annuale su posto di sostegno presso un istituto scolastico di Seriate, anziché il posto di ruolo precedentemente accantonato. Hanno inoltre impugnato i provvedimenti del 18 agosto 2025, con cui l'amministrazione aveva applicato l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 106/2024 limitatamente al consolidamento della posizione nelle GPS e non all'attribuzione del ruolo, nonché la circolare ministeriale del 20 giugno 2025 nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione del ruolo a seguito dello scioglimento della riserva per conseguimento del TFA Italiano. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il possibile difetto di competenza territoriale. Ha quindi osservato che i ricorrenti non avevano formulato nei motivi di ricorso alcuna censura contro la circolare ministeriale, sebbene indicata nell'epigrafe, mentre gli ulteriori atti impugnati erano stati adottati dall'articolazione territoriale dell'amministrazione scolastica in Lombardia e producevano effetti limitati al territorio lombardo.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha applicato il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione autrice dell'atto, ovvero, per gli atti con effetti territorialmente limitati, il TAR della regione in cui tali effetti si producono. La mera indicazione della circolare ministeriale nell'epigrafe non era sufficiente a radicare la competenza del TAR Lazio, poiché la circolare non era stata censurata nei motivi di ricorso. Gli atti effettivamente contestati provenivano invece dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo e spiegavano effetti limitati alla Lombardia. È stato indicato come giudice territorialmente competente il TAR Lombardia, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nel termine di legge ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    La competenza territoriale inderogabile si determina in base alla sede dell'amministrazione autrice dell'atto oppure, per gli atti con effetti diretti territorialmente limitati, in base alla regione in cui tali effetti si producono.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, il giudice deve indicare il TAR competente e consentire la riassunzione del processo nel termine di legge.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti, prima della decisione, una questione rilevata d'ufficio, quale il possibile difetto di competenza territoriale.

  • art. 7, comma 2-bis, legge 29 luglio 2024, n. 106

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'atto amministrativo contestato, senza che l'ordinanza ne interpreti il contenuto nel merito.

Massime di principio

  • La competenza territoriale inderogabile sui ricorsi contro atti amministrativi si determina, in via generale, in base alla sede dell'amministrazione che ha adottato l'atto oppure, alternativamente, in base al luogo della produzione degli effetti diretti quando questi siano limitati all'ambito territoriale di una determinata regione.
  • L'indicazione di un atto ministeriale nell'epigrafe del ricorso non radica la competenza territoriale del TAR avente sede presso l'amministrazione centrale se quell'atto non è specificamente censurato nei motivi di ricorso e la controversia riguarda soltanto atti adottati da un'articolazione territoriale dell'amministrazione, con effetti territorialmente circoscritti.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce la controversia nel merito: il giudice deve indicare il TAR competente e il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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