Cassazione Civile, Ordinanza n. 21263/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla lesione del diritto di difesa per mancata comunicazione degli atti processuali e per mancata partecipazione al giudizio di appello. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, in appello, dell’opposizione proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione. La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello deducendo la nullità della decisione per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione dopo la trasmissione del fascicolo dal settore lavoro al settore civile della Corte d’Appello e, quindi, di non essere stata posta in condizione di partecipare al giudizio. Dall’esame del fascicolo d’ufficio è emerso che non vi era prova della comunicazione alla parte del decreto di fissazione dell’udienza davanti alla sezione civile, né dei successivi provvedimenti adottati fuori udienza; la controricorrente non ha specificamente contestato tale mancanza.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa, ritenuto violato dalla mancata comunicazione degli atti e quindi dall’impossibilità di partecipare al giudizio
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo, inciso dalla mancata instaurazione del contraddittorio in concreto
art. 101 c.p.c.
richiamato per evidenziare la necessità del contraddittorio e della partecipazione della parte al giudizio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per nullità della sentenza derivante dalla violazione del contraddittorio
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
menzionato nel procedimento camerale seguito dalla Corte per la trattazione del ricorso
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la definizione camerale del ricorso
Massime di principio
- La mancata prova della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza e dei successivi provvedimenti processuali può determinare nullità della decisione per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- Quando dagli atti risulta l’assenza di comunicazioni dovute e la parte non è stata posta in condizione di partecipare al giudizio, la sentenza resa all’esito di tale procedimento deve essere cassata.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. è fondata se la violazione del contraddittorio emerge dal fascicolo e non sia specificamente contestata dalla controparte.
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