Sentenza del 06/03/2017 n. 1860 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARSU - TERMINE PRESCRIZIONALE - Prestazioni periodiche - Obbligo conservazione copia degli atti notificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai tributi locali, in particolare alla TARSU. È stata sostenuta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, poiché tali tributi hanno natura di prestazioni periodiche assimilabili ai pagamenti dovuti per servizi continuativi, come quelli relativi alla fornitura di energia elettrica o acqua. A favore di questa interpretazione è stato valorizzato anche l'obbligo dell'Agente della Riscossione di conservare per cinque anni le copie delle cartelle di pagamento e degli attestati di ricevimento.
La decisione
Il principio affermato è che, per i tributi locali periodici come la TARSU, il diritto alla riscossione si prescrive ordinariamente in cinque anni, salvo atti interruttivi validamente notificati. L'obbligo quinquennale di conservazione degli atti previsto per l'Agente della Riscossione costituisce un elemento indiziario coerente con tale termine. Il testo non indica l'esito processuale formale né il contenuto del dispositivo; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
Obbligo dell'Agente della Riscossione di conservare per cinque anni copia delle cartelle di pagamento e degli attestati di ricevimento.
L'obbligo di conservazione quinquennale è considerato un indizio a sostegno dell'applicazione della prescrizione quinquennale ai tributi locali periodici.
Massime di principio
- I tributi locali riferiti a prestazioni periodiche, come la TARSU, sono generalmente soggetti alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche, non alla prescrizione ordinaria decennale.
- La prescrizione decorre dalla scadenza del tributo e può essere interrotta da una valida notifica di un atto di riscossione; dopo l'interruzione, il termine ricomincia a decorrere.
- L'Amministrazione o l'Agente della Riscossione deve poter dimostrare l'esistenza e la regolare notifica degli atti interruttivi, soprattutto quando il contribuente eccepisce la prescrizione.
- L'obbligo di conservazione degli atti per cinque anni rappresenta un elemento interpretativo utile, ma non sostituisce la verifica concreta delle date di notifica e degli eventuali atti interruttivi.
- Poiché il testo non riporta il dispositivo della sentenza, l'esito concreto della controversia non può essere determinato con certezza sulla sola base del principio enunciato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 26 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 106 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →