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Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 1860 - Comm. Trib. Prov. Milano

TARSU - TERMINE PRESCRIZIONALE - Prestazioni periodiche - Obbligo conservazione copia degli atti notificati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai tributi locali, in particolare alla TARSU. È stata sostenuta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, poiché tali tributi hanno natura di prestazioni periodiche assimilabili ai pagamenti dovuti per servizi continuativi, come quelli relativi alla fornitura di energia elettrica o acqua. A favore di questa interpretazione è stato valorizzato anche l'obbligo dell'Agente della Riscossione di conservare per cinque anni le copie delle cartelle di pagamento e degli attestati di ricevimento.

La decisione

Il principio affermato è che, per i tributi locali periodici come la TARSU, il diritto alla riscossione si prescrive ordinariamente in cinque anni, salvo atti interruttivi validamente notificati. L'obbligo quinquennale di conservazione degli atti previsto per l'Agente della Riscossione costituisce un elemento indiziario coerente con tale termine. Il testo non indica l'esito processuale formale né il contenuto del dispositivo; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973

    Obbligo dell'Agente della Riscossione di conservare per cinque anni copia delle cartelle di pagamento e degli attestati di ricevimento.

    L'obbligo di conservazione quinquennale è considerato un indizio a sostegno dell'applicazione della prescrizione quinquennale ai tributi locali periodici.

Massime di principio

  • I tributi locali riferiti a prestazioni periodiche, come la TARSU, sono generalmente soggetti alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche, non alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La prescrizione decorre dalla scadenza del tributo e può essere interrotta da una valida notifica di un atto di riscossione; dopo l'interruzione, il termine ricomincia a decorrere.
  • L'Amministrazione o l'Agente della Riscossione deve poter dimostrare l'esistenza e la regolare notifica degli atti interruttivi, soprattutto quando il contribuente eccepisce la prescrizione.
  • L'obbligo di conservazione degli atti per cinque anni rappresenta un elemento interpretativo utile, ma non sostituisce la verifica concreta delle date di notifica e degli eventuali atti interruttivi.
  • Poiché il testo non riporta il dispositivo della sentenza, l'esito concreto della controversia non può essere determinato con certezza sulla sola base del principio enunciato.

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