Cassazione Civile, Ordinanza n. 29606/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico ex ENPALS, oggi Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo presso l'INPS, con specifico riferimento alla cd. quota B. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato escludendo, nel calcolo della quota B, l'applicazione del massimale previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il massimale pensionabile continui a operare anche per la quota B. Il controricorrente ha difeso l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello, richiamando inoltre profili di legittimità costituzionale e il preteso contrasto con la legge delega n. 335/1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non va considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La questione di legittimità costituzionale prospettata dal controricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare nel calcolo della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo e non è stato abrogato dai successivi interventi normativi
non è incompatibile con il limite di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; il sistema va letto in continuità con il massimale pensionabile
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992
definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 1993
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992
definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993
art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995
commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti
il criterio di commisurazione non impone una necessaria corrispondenza rigorosa tra contributi versati e prestazioni erogate; è compatibile con la disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo
art. 2, comma 22, lett. d), l. n. 335/1995
consente la salvaguardia delle normative speciali giustificate da peculiari esigenze professionali e lavorative
art. 76 Cost.
la censura di contrasto con la legge delega è stata respinta; la questione di costituzionalità è stata giudicata manifestamente infondata
art. 38 Cost.
il sistema previdenziale speciale resta compatibile con i principi di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale
Massime di principio
- Nel regime pensionistico speciale dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della determinazione della quota B, deve applicarsi il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, con esclusione della parte eccedente.
- Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile non si considera abrogato per implicito da interventi legislativi successivi, quando non vi sia un'espressa abrogazione e il nuovo assetto non sia incompatibile con la disciplina previgente.
- La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una necessaria e rigorosa corrispondenza tra contributi versati e prestazione erogata; nei sistemi previdenziali speciali possono essere mantenuti meccanismi differenziati e più favorevoli, se giustificati da peculiarità del settore.
- Ai fini del vaglio di legittimità costituzionale di una disciplina previdenziale speciale, occorre considerare l'intero sistema in cui essa si inserisce, non il solo rapporto tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione utile al calcolo della pensione.
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