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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29606/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico ex ENPALS, oggi Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo presso l'INPS, con specifico riferimento alla cd. quota B. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato escludendo, nel calcolo della quota B, l'applicazione del massimale previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il massimale pensionabile continui a operare anche per la quota B. Il controricorrente ha difeso l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello, richiamando inoltre profili di legittimità costituzionale e il preteso contrasto con la legge delega n. 335/1995.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non va considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La questione di legittimità costituzionale prospettata dal controricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare nel calcolo della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo e non è stato abrogato dai successivi interventi normativi

  • art. 4, d.lgs. n. 182/1997

    non è incompatibile con il limite di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; il sistema va letto in continuità con il massimale pensionabile

  • art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992

    definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 1993

  • art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992

    definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti

    il criterio di commisurazione non impone una necessaria corrispondenza rigorosa tra contributi versati e prestazioni erogate; è compatibile con la disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo

  • art. 2, comma 22, lett. d), l. n. 335/1995

    consente la salvaguardia delle normative speciali giustificate da peculiari esigenze professionali e lavorative

  • art. 76 Cost.

    la censura di contrasto con la legge delega è stata respinta; la questione di costituzionalità è stata giudicata manifestamente infondata

  • art. 38 Cost.

    il sistema previdenziale speciale resta compatibile con i principi di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale

Massime di principio

  • Nel regime pensionistico speciale dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della determinazione della quota B, deve applicarsi il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, con esclusione della parte eccedente.
  • Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile non si considera abrogato per implicito da interventi legislativi successivi, quando non vi sia un'espressa abrogazione e il nuovo assetto non sia incompatibile con la disciplina previgente.
  • La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una necessaria e rigorosa corrispondenza tra contributi versati e prestazione erogata; nei sistemi previdenziali speciali possono essere mantenuti meccanismi differenziati e più favorevoli, se giustificati da peculiarità del settore.
  • Ai fini del vaglio di legittimità costituzionale di una disciplina previdenziale speciale, occorre considerare l'intero sistema in cui essa si inserisce, non il solo rapporto tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione utile al calcolo della pensione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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