Sentenza n. 1658/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 143/2025, depositata e resa pubblica il 10.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21098/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 143/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 143/2025, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna delle tre annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 13 giugno 2025. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione e impone di far conseguire concretamente alla beneficiaria l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato la definitività della sentenza, la notificazione in forma esecutiva presso la sede dell’Amministrazione, il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’assenza di prova dell’adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà assicurare l’esecuzione nei successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta fino all’adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La sentenza civile azionata aveva riconosciuto, sulla base di tali disposizioni, il diritto della ricorrente a un buono elettronico di 500 euro per ciascuna delle annualità considerate.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.
Il decorso del termine dilatorio consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza
La disposizione è stata applicata per imporre una penalità di mora finalizzata a incentivare l’esecuzione tempestiva del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza civile passata in giudicato che riconosce un’utilità nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio e impone all’Amministrazione di porre in essere gli atti necessari a far conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza esecutiva è stata notificata all’Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e non risulta l’avvenuto adempimento.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice amministrativo può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo, fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.
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