Cassazione Civile, Ordinanza n. 02688/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta principale di registro in relazione a una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva condannato una ASL al risarcimento dei danni morali subiti dagli eredi di una persona deceduta. La società assicuratrice, terza chiamata nel processo civile e assicuratrice della ASL, ha impugnato l'avviso sostenendo: (1) l'esistenza di un giudicato esterno favorevole formatosi in un procedimento parallelo sul medesimo avviso, che avrebbe escluso la debenza dell'imposta nei suoi confronti; (2) la novità della domanda proposta dall'Ufficio in appello rispetto al primo grado; (3) l'omesso esame dell'eccezione di novità sollevata in appello; (4) soprattutto, la violazione della disciplina sull'imposta di registro, perché la sentenza tassata era una condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato e quindi, secondo gli artt. 59 e 60 d.P.R. 131/1986, l'imposta doveva essere prenotata a debito e recuperata soltanto nei confronti della parte condannata al risarcimento, non anche nei confronti della terza chiamata nei cui confronti la sentenza non disponeva alcuna condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ma ha accolto il quarto motivo ritenendolo fondato. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando nei suoi confronti l'avviso di liquidazione. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 131/1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato
La sentenza civile che definisce anche parzialmente il giudizio è in via generale soggetta a imposta di registro, anche se impugnata o impugnabile.
art. 57 d.P.R. n. 131/1986
Regola generale di solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro tra le parti del processo, salvo deroghe.
art. 59 d.P.R. n. 131/1986
Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute
Costituisce una deroga alla solidarietà ordinaria: per le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato opera la registrazione a debito.
art. 60, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito
L'imposta va recuperata esclusivamente nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno, con esclusione delle altre parti del giudizio non soccombenti sul capo risarcitorio.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
La novità della domanda in appello è tema disciplinato dai limiti del processo tributario, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non vi fosse una nuova domanda, bensì la correzione di un errore materiale riferito a diverso contenzioso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge relativa all'imposta di registro e alla sua ripartizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata esclusa perché il giudice di merito aveva comunque affrontato, sia pure implicitamente, la questione.
art. 384 c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto la Corte ha potuto decidere la causa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato esterno non può essere proposta per la prima volta in cassazione se il relativo fatto era deducibile nel giudizio di merito; se il giudicato si forma nel corso dell'appello e non viene tempestivamente eccepito, la decisione difforme è tendenzialmente censurabile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
- In materia di imposta di registro, la regola della solidarietà passiva tra le parti del processo cede quando la sentenza rientra nel regime della registrazione a debito per condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato.
- Quando opera l'art. 59 d.P.R. n. 131/1986, l'imposta prenotata a debito è recuperabile solo nei confronti della parte effettivamente condannata al risarcimento del danno, non anche nei confronti di soggetti diversi e non soccombenti su quel capo.
- Per l'applicazione della registrazione a debito non occorre un accertamento penale definitivo del reato: è sufficiente che i fatti posti a base della domanda risarcitoria siano oggettivamente e astrattamente riconducibili a una fattispecie di reato.
- La condanna civile al risarcimento del danno morale per fatti astrattamente costituenti reato è sufficiente a far operare il meccanismo di cui agli artt. 59 e 60 d.P.R. n. 131/1986, con esclusione della responsabilità tributaria solidale delle altre parti del giudizio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando la questione risulti comunque affrontata dal giudice di merito, anche in modo implicito, attraverso l'adesione a una diversa ricostruzione fattuale.
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