Sentenza n. 10180/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) del provvedimento di Risorse per Roma S.p.A. prot. n. 232296 del 18/11/2025; 2) del preavviso di rigetto prot. n. 187017 del 18/09/2025; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori conseguenti e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di Risorse per Roma S.p.A. del 18 novembre 2025, nonché il preavviso di rigetto del 18 settembre 2025 e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (società resistente e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di Risorse per Roma S.p.A., del relativo preavviso di rigetto e degli atti presupposti, preparatori e conseguenti. Il ricorso è stato successivamente seguito da una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata alle parti il 30 aprile 2026. Non emergono dal testo i motivi di legittimità articolati contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la dichiarazione non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione della difesa del ricorrente costituisse un atto univoco e un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito previsto dalla disposizione, come indicato nel provvedimento.
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
Il mancato rispetto delle formalità e del termine di notificazione impedisce di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia formalmente inidonea a determinare l'estinzione può costituire un atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla possibile estinzione del giudizio per rinuncia, che nel caso concreto non è stata dichiarata.
art. 85 c.p.a.
La disposizione è richiamata dal giudice con riferimento all'estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio non consente di dichiarare l'estinzione se non sono rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., tra cui la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- Anche una rinuncia agli atti formalmente irregolare può costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., un atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
- Quando dal comportamento della parte ricorrente emerge la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché estinto per rinuncia.
Come è indicizzato
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