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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21925/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: si denunciava che il Tribunale di Ancona aveva rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (udienza 12/05/2021) come se fosse già esistito un programma UEPE ritenuto inidoneo, mentre in realtà il programma non era ancora stato elaborato dall'UEPE e l'offerta di risarcimento citata dai giudici era relativa a una precedente fase di patteggiamento non perfezionata. Si contestava quindi un travisamento degli atti e si chiedeva che la sentenza di inammissibilità della Corte di cassazione fosse revocata per errore di fatto.

La decisione

Il collegio ha dichiarato il ricorso in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile. Ha ritenuto che la Sesta Sezione avesse già esaminato e respinto la doglianza relativa alla presunta considerazione di un programma UEPE già esistente, per cui non era possibile riproporre la stessa questione in questa sede. Quanto al profilo relativo all'offerta risarcitoria, il Collegio ha osservato che quella censura non risulta essere stata dedotta nel ricorso originario presentato alla Sesta Sezione e risulta quindi nuova: la parte non ha provato che tale motivo fosse già stato prospettato, perciò la questione è inammissibile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo se fondato su errori materiali o di fatto non già dedotti nel precedente ricorso alla stessa Corte; non consente riproporre in via straordinaria questioni già sottoposte e decise.

  • art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata perché concerne l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; il giudizio sulla correttezza procedurale inerente all'adozione del programma UEPE attiene alla fase di merito e va dedotto tempestivamente.

  • art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nella ricostruzione delle parti come riferimento alla necessità per il giudice di valutare l'eventuale programma elaborato dall'UEPE prima di decidere sull'istanza di messa alla prova; nella vicenda la Corte non ha deciso sul merito di tale principio ma ha ravvisato questioni già decise o non dedotte in precedenza.

  • art. 444 e segg. cod. proc. pen.

    Riferimento al rito del patteggiamento: nella ricostruzione difensiva l'offerta di risarcimento a cui i giudici avevano fatto riferimento era collegata a una fase di patteggiamento interrotta, distinta dalla successiva fase della messa alla prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per liquidare, in considerazione di profili di colpa relativi all'inammissibilità del ricorso, la somma da versare alla Cassa delle Ammende (in questo caso euro 3.000) e per condannare alle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non è uno strumento per riproporre questioni già dedotte e decise da una precedente sezione della stessa Corte; la nuova censura deve riguardare errori non già prospettati.
  • Non è ammesso introdurre in sede di ricorso straordinario profili 'nuovi' rispetto al ricorso originario: le nuove deduzioni rischiano l'inammissibilità se non si dimostra che erano state già prospettate prima.
  • Se si contesta un travisamento degli atti o un errore di percezione dei fatti da parte della Corte, occorre provare che tale errore è materiale e non già stato esaminato; l'onere probatorio e documentale è della parte ricorrente (allegare il ricorso precedente, atti e memorie ove già dedotti i profili).
  • Nelle controversie sulla messa alla prova e sui tempi/elaborazione del programma UEPE è preferibile sollevare tempestivamente il profilo nel corso del procedimento di merito e, se necessario, nel primo ricorso di legittimità, per non perdere la possibilità di esaminare la questione per motivo di ammissibilità.
  • Chi propone ricorso straordinario deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni a favore della Cassa delle Ammende per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; è opportuno verificare la completezza della documentazione e la novità effettiva delle censure prima di proporre il mezzo.

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