Cassazione Civile, Ordinanza n. 14783/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha chiesto la revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria contro la decisione favorevole resa dalla CTR. Deduceva un errore di fatto della Corte di cassazione, perché il ricorso originario dell'Agenzia sarebbe stato notificato al precedente difensore, nel frattempo revocato, anziché al nuovo difensore costituito e domiciliatario, con conseguente mancata conoscenza del giudizio di legittimità e lesione del diritto di difesa. Sosteneva inoltre che l'errore fosse desumibile dagli atti di causa e chiedeva anche la remissione degli atti alla Corte costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 3 Cost. I motivi ulteriori prospettati restavano collegati all'eventuale fase rescissoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto vizio non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma riguardasse l'omesso rilievo di un vizio della notificazione dell'atto di impugnazione, cioè una questione di validità processuale della notificazione stessa, non suscettibile di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Sono rimaste assorbite le ulteriori doglianze relative alla fase rescissoria. La contribuente è stata condannata alle spese ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiamato come base normativa della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per i casi ammessi dalla legge.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto, cioè in un errore percettivo su un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o viceversa; non ricade in tale ipotesi l'omesso rilievo di un vizio di notificazione sotto il profilo del luogo in cui essa è eseguita.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto idoneo a superare l'inammissibilità della revocazione.
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente per asserita disparità di trattamento, senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa, o viceversa; non è utilizzabile per denunciare errori di diritto o valutazioni sulla validità degli atti processuali.
- L'omesso rilievo di un vizio della notificazione dell'atto di impugnazione, anche quando attenga alla notifica presso un difensore revocato anziché presso il nuovo difensore domiciliatario, non integra di per sé errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Le questioni attinenti alla ritualità della notificazione dell'impugnazione, e più in generale all'esatta instaurazione del rapporto processuale, non possono essere convertite in motivo di revocazione solo perché emergono dagli atti di causa.
- Quando il motivo di revocazione è inammissibile, restano assorbite le eventuali censure formulate per la fase rescissoria successiva.
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Come è indicizzato
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