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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47092/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per una tentata rapina a un portavalori. Deduce: (1) manifesta illogicità della motivazione riguardo al riconoscimento fotografico (contraddizioni su accento e capigliatura rispetto alle caratteristiche del ricorrente); (2) manifesta illogicità nella valutazione dei tabulati telefonici e dell'aggancio della cella, sostenendo che l'indicazione di una cella copre una vasta area e non prova la presenza del telefonista nel luogo specifico; (3) vizi di motivazione nell'interpretazione delle intercettazioni (termine "carro armato" non sarebbe identificativo di un furgone portavalori e sarebbero state estrapolate parti non probatorie); (4) violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. per aver valorizzato il silenzio dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non siano critiche appropriate dell'ampio compendio indiziario valutato dal collegio cautelare e che avrebbero richiesto una rivisitazione del giudizio di fatto non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la fondatezza della motivazione del Tribunale del riesame, che ha indicato come elementi di gravità indiziaria il convergente riconoscimento fotografico di tre persone informate sui fatti, l'incidenza dell'utenza telefonica agganciata sulla cella corrispondente al luogo di dimora dell'indagato nel periodo rilevante e le intercettazioni (anche se criptiche) interpretate dal giudice di merito. Ha precisato che l'interpretazione di linguaggio cifrato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che il silenzio non è stato usato come prova diretta ma come elemento corroborante rispetto ad altri elementi "aliunde". Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Fissato il parametro dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione di misure cautelari; la Corte valuta che la motivazione del giudice del riesame rispetta i canoni logici e legali richiesti dall'art. 273 e non è sindacabile in cassazione se non per vizi di logica o di diritto evidenti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione degli elementi indiziari; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione denunciata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti secondo tale norma

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria

  • Giurisprudenza della Corte di legittimità (es. Sez. U, n. 22471/2015; Sez. 2, n. 50701/2016; Sez. 1, n. 54085/2017; Sez. 3, n. 43254/2019)

    Principio consolidato secondo cui l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; inoltre il silenzio dell'indagato non può costituire di per sé prova a suo carico, ma può concorrere a corroborare elementi "aliunde"

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina il merito probatorio: le critiche rivolte a una valutazione indiziaria devono evidenziare vizi logici o errori di diritto, non la semplice diversa valutazione degli elementi.
  • I riconoscimenti fotografici, se convergenti e provenienti da persone informate sui fatti, possono concorrere significativamente al quadro indiziario valutato dal giudice cautelare.
  • L'aggancio di una cella telefonica dimostra la presenza di un dispositivo in una vasta area e non prova da solo la materiale presenza dell'intestatario; tuttavia, acquisisce valore probatorio se correlato ad altri elementi (orari, coincidenze con utenza ufficiale, ruoli investigativi).
  • L'interpretazione di linguaggio cifrato o di termini in codice nelle intercettazioni è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se logicamente motivata secondo le massime di esperienza.
  • Il silenzio dell'indagato non può essere utilizzato come prova diretta a suo carico, ma il giudice può trarne elementi di valutazione in combinazione con altre circostanze raccolte 'aliunde' senza ribaltare l'onere della prova.

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