Sentenza n. 1553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Basilicata deducendo, con il primo motivo, violazione o erronea applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza. Ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini del giudizio prognostico di inaffidabilità, il fatto che un fucile fosse stato lasciato in un’autovettura incustodita presso un esercizio di somministrazione, senza considerare la condotta tenuta negli anni precedenti, durante i quali la licenza non aveva formato oggetto di contestazioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione o erronea applicazione dell’art. 54 c.p., assumendo che la sosta presso il bar fosse stata necessaria per consentirgli di assumere urgentemente un medicinale in relazione a un grave episodio diabetico e che tale circostanza avrebbe dovuto escludere o attenuare la rilevanza della condotta. Ha inoltre chiesto l’ammissione di prova testimoniale. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, perché tardiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., la produzione documentale depositata in appello e ha respinto la richiesta di riunione con altro giudizio, non ricorrendo identità di parti e provvedimenti impugnati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la produzione documentale tardiva e ha escluso la riunione con altro procedimento. Nel merito ha affermato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione di armi, e che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare, anche in prospettiva, l’affidabilità del titolare e i rischi potenziali per la sicurezza pubblica. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di accertare una pericolosità sociale o un comprovato abuso delle armi. Nel caso concreto, dalla nota dei Carabinieri e dalle fotografie risultava che l’autovettura era stata lasciata con le portiere prive di sicura e con il finestrino aperto, rendendo agevole l’impossessamento del fucile dell’appellante e di quello dello zio. Tali circostanze dimostravano una carenza di accortezza, prudenza e diligenza nella custodia delle armi e sostenevano adeguatamente il giudizio prefettizio di inaffidabilità. Quanto alla situazione di necessità prospettata, il Prefetto doveva valutare la condotta sotto il profilo dell’affidabilità amministrativa e non accertare eventuali cause di non punibilità penale, riservate al giudice penale. In ogni caso, anche assumendo attendibile la ricostruzione dell’appellante, sarebbe stato possibile evitare il rischio chiudendo il finestrino e assicurando le portiere oppure portando le armi nel bar. Non era quindi necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio né l’ammissione della prova testimoniale. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni consentono all’autorità di pubblica sicurezza di valutare discrezionalmente l’affidabilità del titolare o richiedente il porto d’armi e di vietare la detenzione quando emergano elementi indicativi di inaffidabilità, anche senza un giudizio di pericolosità sociale o un comprovato abuso delle armi.
art. 54 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
La causa di giustificazione penale non impone al Prefetto di riconoscere l’impunità della condotta nell’ambito del procedimento amministrativo sulla detenzione delle armi; l’accertamento dell’eventuale non punibilità spetta al giudice penale. La situazione prospettata, inoltre, non escludeva la possibilità di custodire diversamente le armi.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La produzione documentale effettuata oltre i termini processuali è inammissibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone i presupposti, giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; pertanto, nella valutazione amministrativa, l’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica prevale sull’interesse privato all’ottenimento o alla conservazione dell’autorizzazione.
- L’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità del titolare di un porto d’armi su fatti anche privi di rilievo penale, senza necessità di accertare la pericolosità sociale del soggetto o un comprovato abuso delle armi, purché la valutazione sia coerente con le concrete esigenze di sicurezza connesse alla detenzione.
- La custodia negligente di un’arma, consistita nel lasciarla in un veicolo facilmente accessibile a terzi per la mancata chiusura delle portiere o per un finestrino aperto, può costituire autonomo elemento sufficiente a sostenere il giudizio amministrativo di inaffidabilità.
- Nel procedimento amministrativo relativo al divieto di detenzione di armi, il Prefetto deve valutare l’affidabilità del soggetto sulla base della situazione complessiva rappresentata dagli organi di polizia e non è tenuto ad accertare cause di non punibilità penale, la cui valutazione spetta al giudice penale.
- La produzione documentale depositata oltre i termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è inammissibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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