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Ordinanza

Ordinanza n. 14216/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202607745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al servizio militare e agli impieghi VFI nella Marina Militare, connesso alla procedura concorsuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti sanitari psico-fisici, notificato il 26 maggio 2026, con cui è stata dichiarata non idonea quale VFI CEMM navale/CP nell’ambito del concorso per il reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina Militare, primo blocco 2026. La non idoneità è stata motivata dal riscontro di un’aritmia cardiaca trattata verosimilmente con ablazione transcatetere, ritenuta causa di non idoneità ai sensi della Direttiva tecnica del Ministero della Difesa approvata con D.M. 4 giugno 2014, Lettera L, comma 3. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e consequenziali, inclusi i verbali degli accertamenti diagnostici, gli atti della Commissione medica di prima fase, gli elenchi dei convocati e l’eventuale graduatoria o provvedimento di esclusione non ancora conosciuto. La ricorrente ha contestato inoltre, in parte qua, la Direttiva tecnica nella parte in cui considera indiscriminatamente non idonee le aritmie trattate con ablazione transcatetere, senza una valutazione concreta dell’esito dell’intervento e dell’attuale integrità psico-fisica della candidata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha deciso sulla legittimità del giudizio di non idoneità o della Direttiva tecnica. In considerazione del tempo trascorso dall’indizione del bando, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero della Difesa, cui è stato richiesto di fornire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione volta ad accertare se e quando sia stata pubblicata la graduatoria di merito relativa al profilo professionale per il quale la ricorrente ha presentato domanda. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Il TAR ha inoltre precisato che grava sulla ricorrente, a pena di improcedibilità, l’onere di impugnare la graduatoria entro il termine di rito decorrente dalla pubblicazione, notificando il ricorso all’Amministrazione e ad almeno un controinteressato secondo le modalità di legge.

Norme richiamate

  • Direttiva tecnica del Ministero della Difesa approvata con D.M. 04/06/2014, Lettera L, comma 3

    Aritmie trattate con ablazione transcatetere

    La disposizione è stata applicata dalla Commissione quale parametro per dichiarare la non idoneità psico-fisica; il TAR non ne ha ancora valutato la legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di annullamento relativo all’esclusione da una procedura concorsuale, occorra verificare l’incidenza della pubblicazione della graduatoria sulla procedibilità o sull’interesse alla decisione, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione per acquisire informazioni sulla pubblicazione e sui contenuti della graduatoria.
  • La pubblicazione della graduatoria concorsuale può imporre al candidato che abbia già impugnato un atto di non idoneità o di esclusione di impugnare anche la graduatoria entro il termine di rito, con notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato improcedibile.
  • Nei giudizi concernenti valutazioni di idoneità psico-fisica per l’accesso al servizio militare, la questione relativa alla legittimità del parametro tecnico applicato e alla necessità di una valutazione concreta delle condizioni del candidato può essere esaminata nel merito solo dopo gli eventuali adempimenti istruttori necessari alla ricostruzione dell’iter concorsuale e degli atti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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