Sentenza n. 1807/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1271/2025 emessa in data 18 marzo 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 1271/2025 del Tribunale di Milano, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti avevano prestato servizio come docenti a tempo determinato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito negli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice ordinario. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1271/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 20 marzo 2025, aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando inoltre il Ministero al rimborso delle spese legali. Poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, le interessate e il difensore hanno promosso il giudizio di ottemperanza. È stata altresì richiesta la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come risultava dall'attestazione di cancelleria, ed era stata notificata al Ministero; pertanto, erano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, compresa la condanna al pagamento delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni, senza compenso. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto carattere soltanto simbolico e sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La sentenza del Tribunale di Milano aveva riconosciuto alle docenti a tempo determinato il diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale base per il giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La disposizione è stata ritenuta applicabile, unitamente all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo la sentenza notificata all'Amministrazione e non spontaneamente eseguita.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di condanna è stata respinta perché, in ragione dell'esiguità degli importi, la penalità avrebbe avuto consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pronuncia sia stata notificata all'amministrazione e questa non vi abbia dato spontanea esecuzione, alle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile.
- In presenza di un accertato inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale della sentenza, includendo sia l'obbligo principale riconosciuto dal giudice ordinario sia le statuizioni sulle spese legali.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine, attribuendogli il compito di determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione, avrebbe un carattere meramente simbolico e risulterebbe manifestamente iniqua.
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