Sentenza n. 5368/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento A) dell’ordinanza sindacale n. 10 del 23 gennaio 2026, con la quale è stato ordinato: “ l’inibizione totale dell’accesso e dell’utilizzo dei suddetti fabbricati e delle aree pertinenziali, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; il divieto di transito e sosta veicolare e pedonale nelle aree interessate dal dissesto, come da delimitazioni operate dalla Polizia Locale; di predisporre un monitoraggio strutturale da parte di un tecnico abilitato finalizzato a valutare eventuali successivi cinematismi dei fabbricati nonché l’esecuzione urgente degli interventi di messa in sicurezza, consolidamento e stabilizzazione delle unità oggetto di ordinanza”; B) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che inibiva l'accesso e l'utilizzo dei fabbricati e delle aree pertinenziali, vietava il transito e la sosta nelle aree interessate dal dissesto e imponeva monitoraggio strutturale e urgenti interventi di messa in sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tre proprietari hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 10 del 23 gennaio 2026, con la quale il Comune aveva interdetto l'accesso e l'utilizzo del fabbricato di loro proprietà e delle aree pertinenziali, vietato il transito e la sosta nelle zone interessate dal dissesto e ingiunto il monitoraggio strutturale e l'esecuzione urgente di interventi di messa in sicurezza, consolidamento e stabilizzazione. Hanno dedotto varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, senza che la sentenza ne specifichi il contenuto, e hanno chiesto l'annullamento dell'atto. Dopo la revoca dell'ordinanza, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo per la condanna del Comune alle spese.
La decisione
La revoca dell'ordinanza impugnata, disposta dal Comune con ordinanza sindacale n. 147 del 4 settembre 2026 dopo l'accoglimento della domanda cautelare, e la dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso senza esaminare nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha compensato le spese, ritenendo giustificata la compensazione dalla tempestiva revoca intervenuta all'esito della fase cautelare.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio dell'atto impugnato, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La tempestiva revoca dell'atto impugnato dopo l'accoglimento della tutela cautelare può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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