Ordinanza n. 772/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 755 del 21.05.2026 del Comune di Sesto San Giovanni di aggiudicazione, in favore di Zini Elio S.r.l., della “concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia del manto stradale e sue pertinenze con il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse”, CIG n. BA0FE61018, comunicata a Sicurezza e Ambiente in data 22.05.2026 ; della comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 del Comune di Sesto San Giovanni, Servizio Gare e Contratti, prot. 0057551/2026 del 22.05.2026, di aggiudicazione, in favore di Zini Elio S.r.l della “concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia del manto stradale e sue pertinenze con il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse”; del verbale del Seggio di gara del 25.03.2026, prima seduta, con il quale sono state descritte le operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; del verbale del Seggio di gara del 1.04.2026, seconda seduta, con il quale sono state descritte le operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata, oltre che da Sicurezza e Ambiente, dai concorrenti Zini Elio S.r.l., SPAS S.r.l. e Pronto Strade S.r.l. e, in particolare, della valutazione dei fatti dichiarati da Zini Elio S.r.l.; del verbale del Seggio di gara del 16.04.2026, terza seduta, con il quale sono stati ammessi tutti i concorrenti alla successiva fase dell’esame delle offerte tecniche; del verbale della Commissione giudicatrice del 16.04.2026, quarta seduta, con il quale sono state descritte le operazioni di apertura delle buste telematiche concernenti l’offerta tecnica, di verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare nonché dell’integrità e validità delle firme digitali su essi apposti; del verbale della Commissione giudicatrice del 27.04.2026, quinta seduta, con il quale sono state descritte le operazioni di valutazione delle offerte tecniche e, in particolare, delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica della Zini Elio S.r.l.; delle Tabelle contenenti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica della Zini Elio S.r.l. allegate al verbale della Commissione giudicatrice del 27.04.2026, quinta seduta; del verbale della Commissione giudicatrice del 6.05.2026, sesta seduta, con il quale è stata formulata la graduatoria di gara provvisoria; della griglia dei punteggi tecnici complessivi ottenuti dai concorrenti allegata al verbale della Commissione giudicatrice del 6.05.2026; del Bando di concessione, con riferimento al sub criterio di valutazione discrezionale n. 3.2., così come rettificato dall’ “Avviso di rettifica del bando e differimento termini di presentazione delle offerte”; per quanto occorrer possa, del verbale di verifica di equivalenza CCNL del 11.05.2026; per quanto occorrer possa, dell’art 8.3 del Capitolato descrittivo e prestazionale; per quanto occorrer possa, di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione del servizio di ripristino post incidente in favore di altra impresa, unitamente agli atti di gara presupposti
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della concessione del servizio di ripristino post incidente disposta dal Comune in favore dell’aggiudicataria, nonché gli atti relativi alla verifica della documentazione amministrativa, all’ammissione dei concorrenti, alla valutazione delle offerte tecniche, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria. Nel corso del giudizio ha inoltre formulato, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., un’istanza istruttoria diretta ad acquisire tutta la restante documentazione richiesta dal Comune all’aggiudicataria, tra cui carte di circolazione e dati relativi al numero di veicoli polifunzionali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza istruttoria. La documentazione richiesta riguarda atti dell’aggiudicataria acquisibili mediante l’esercizio del diritto di accesso disciplinato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023. L’istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a. non è lo strumento idoneo per ottenere tale documentazione, poiché l’acquisizione deve avvenire attraverso la specifica procedura di accesso agli atti di gara prevista dal Codice dei contratti, che consente anche di contemperare il diritto alla conoscenza con la tutela della riservatezza dei dati personali della controinteressata. Il giudice ha precisato che, in caso di diniego dell’accesso, la ricorrente può utilizzare lo strumento previsto dall’art. 116, comma 2, c.p.a., nel rispetto delle disposizioni sostanziali e processuali applicabili all’accesso alla documentazione di gara. L’ordinanza non decide i motivi di annullamento dell’aggiudicazione.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
L’istanza istruttoria non è idonea ad acquisire documentazione di gara che deve essere richiesta mediante lo specifico procedimento di accesso previsto dal Codice dei contratti pubblici.
art. 35 d.lgs. 36/2023
Disciplina l’accesso alla documentazione delle procedure di affidamento, quale strumento per conoscere gli atti dell’aggiudicataria.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Completa la disciplina dell’accesso agli atti di gara, assicurando il contemperamento tra conoscibilità della documentazione e riservatezza dei dati personali e delle informazioni protette.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda relativa all’accesso, qualora l’istanza di accesso sia respinta, nel rispetto delle relative condizioni sostanziali e processuali.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La documentazione riferita all’offerta o ai requisiti dell’aggiudicatario deve essere acquisita mediante la procedura di accesso agli atti di gara prevista dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, non attraverso un’istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a.
- La specifica disciplina dell’accesso prevista dal Codice dei contratti pubblici è necessaria per bilanciare il diritto di conoscenza del concorrente con la tutela della riservatezza dei dati personali e delle informazioni dell’aggiudicatario.
- L’istanza istruttoria non può essere utilizzata per eludere la procedura sostanziale di accesso alla documentazione di gara, che deve essere previamente attivata in sede amministrativa.
- In caso di diniego dell’accesso alla documentazione di gara, il concorrente può far valere la relativa pretesa nel giudizio pendente mediante lo strumento previsto dall’art. 116, comma 2, c.p.a.
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