Cassazione Penale, Sentenza n. 36359/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Brescia per presunta violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada: l'imputato era stato condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ma il Tribunale non ha disposto il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, previsto dalla citata norma per il caso di veicolo appartenente a persona diversa dal conducente. Il Procuratore generale ha dunque denunciato la mancata applicazione della misura maggiorata; la difesa ha sostenuto che si tratta al più di un vizio di motivazione, poiché l'appartenenza del veicolo a terzi era pacifica negli atti ma non esplicitata in sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., poiché il Tribunale aveva fissato la durata della sospensione al minimo previsto per il caso base (veicolo appartenente al conducente) nonostante il dato relativo all'appartenenza del mezzo a terzi fosse pacifico. La Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria e, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 620, lett. l), c.p.p., ha rideterminato direttamente la durata della sospensione della patente in due anni, senza rinviare al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada
La Corte interpreta la norma come imponente il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente quando il conducente guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e il veicolo appartiene a persona diversa dal guidatore; tale obbligo non è stato rispettato dal giudice di merito.
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
La norma esclude l'impugnazione da parte del Pubblico Ministero della sentenza emessa con il rito abbreviato, ma la Corte ricorda che ciò non impedisce al Procuratore generale presso la Corte di appello di proporre ricorso per cassazione nei casi previsti dagli artt. 568 e 570 c.p.p.
art. 568, comma 2, e art. 570, comma 1, cod. proc. pen.
Tali disposizioni sono richiamate a fondamento della legittimazione del Procuratore generale della Corte di appello a proporre ricorso per cassazione contro sentenze pronunciate in abbreviato, rendendo il ricorso ammissibile.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte applica questa disposizione per annullare senza rinvio la parte di sentenza concernente la determinazione della sanzione accessoria e per rideterminarne direttamente la durata (due anni), quando i presupposti di fatto sono pacifici e non è necessario il rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Se la legge prevede una maggiorazione automatica della sanzione accessoria in presenza di un fatto materiale (es. veicolo appartenente a terzi), il giudice di merito deve applicarla; l'omissione costituisce violazione di legge e non solo vizio motivazionale quando il fatto è pacifico negli atti.
- Nelle sentenze emesse con rito abbreviato, pur essendo il P.M. ordinario escluso dall'appello (art. 443, comma 3), il Procuratore generale presso la Corte d'appello può proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 568 e 570 c.p.p.
- Quando il presupposto di fatto per l'applicazione della norma è incontestato in istruttoria, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa alla sanzione e rideterminarla direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., evitando di rimandare al giudice di merito.
- La correzione operata in Cassazione può consistere nella fissazione della durata della sanzione al minimo/alla misura prevista dalla legge aumentata secondo la disciplina applicabile (qui: raddoppio), se non occorre ulteriore accertamento dei fatti.
- La difesa non può trasformare una palese violazione di legge in una questione di mera motivazione quando il fatto rilevante è pacifico negli atti; in tale ipotesi il rimedio corretto è la cassazione per violazione di legge.
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