Sentenza n. 70/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza n. 775/2024 del TAR Calabria, Reggio Calabria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 775/2024, che aveva annullato la revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno e imposto la riattivazione dell'istruttoria sulla conversione del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 775/2024 del TAR Calabria, deducendo che la Prefettura non avesse dato esecuzione alle statuizioni annullatorie e conformative. La precedente sentenza aveva annullato il provvedimento con cui lo Sportello Unico Immigrazione aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale e il connesso permesso di soggiorno, rilevando un deficit istruttorio sulla capacità economica del datore di lavoro: l'amministrazione non aveva considerato il rapporto di lavoro stagionale già instaurato e non interrotto sino alla scadenza naturale, né verificato la regolarità delle retribuzioni e dei contributi. Il giudicato imponeva quindi la riattivazione, in contraddittorio, dell'istruttoria sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla sussistenza dei presupposti per la conversione del permesso in titolo per lavoro subordinato. Il ricorrente ha chiesto anche la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'amministrazione ha dedotto di avere annullato in via amministrativa il precedente provvedimento di revoca e di avere riattivato il procedimento di conversione, ancora pendente per le verifiche dell'Ispettorato del lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che la mera riattivazione del procedimento, ancora non concluso, non fosse sufficiente a soddisfare l'effetto conformativo della sentenza n. 775/2024. Ha ordinato alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, lasciando impregiudicati gli esiti della valutazione amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, stabilendo che intervenga nei successivi trenta giorni su istanza del ricorrente e a spese dell'amministrazione inadempiente. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, poiché il procedimento risultava documentatamente pendente e non sussisteva una completa inattività dell'amministrazione. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere la piena esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione della decisione, fissare un termine e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora è stata rigettata nel caso concreto ai sensi del comma 4, lett. e), per la pendenza del procedimento amministrativo.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento per deficit istruttorio può produrre, oltre all'effetto demolitorio, un effetto conformativo che impone all'amministrazione di riattivare e completare l'istruttoria secondo i criteri indicati nella sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera riattivazione di un procedimento amministrativo non integra piena esecuzione del giudicato quando la sentenza impone anche la conclusione della riedizione del potere secondo specifiche coordinate istruttorie.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, senza predeterminarne l'esito sostanziale quando il giudicato lascia impregiudicata la valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo il suo intervento su istanza della parte e ponendo le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, pur non essendo stato ancora definito il procedimento imposto dal giudicato, l'amministrazione abbia documentato una concreta attività amministrativa in corso, tale da escludere una completa inattività.
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